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Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 12.04.2011
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Art. 172, comma 7, ultimo periodo, TUIR - Riporto degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale - Chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 12.04.2011
Con la presente risoluzione si intende fornire chiarimenti in merito alla disciplina del riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.
Da diverse parti - infatti - sono state chieste precisazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 172, comma 7, ultimo periodo, del TUIR, con particolare riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (i.e., decreto attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale).
Le disposizioni normative in materia - non contengono - infatti - alcuna specifica previsione in merito alla riportabilità delle citate eccedenze in operazioni di aggregazione aziendale tra società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.
L’unico riferimento normativo è fornito dall’ultimo periodo del comma 7, dell’articolo 172, del TUIR - introdotto dall’articolo 1, comma 33, lettera aa), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - il quale prevede che le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione (e alla scissione, giusta il rinvio dell’articolo. 173, comma 10 del TUIR) previste dal citato comma “si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”; le medesime limitazioni stabilite dall’ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse sono, in tal modo, estese anche agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel periodo d’imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti (ricorrendone le condizioni) dal reddito dei successivi periodi d’imposta.
In via preliminare, si ricorda che il citato comma 4, dell’articolo 96 del TUIR, stabilisce che “gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza” .
A seguito dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010, in ordine alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale, è sorto il dubbio tra gli operatori che le considerazioni e le conclusioni raggiunte con riferimento alle perdite fiscali prodotte in costanza di consolidato (i.e., non applicazione delle disposizioni limitative, di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, al riporto delle stesse in ipotesi di operazioni non interruttive della tassazione di gruppo), possano valere anche per le eccedenze di interessi passivi generate dalle società partecipanti sempre in costanza di consolidato.
In caso di partecipazione al consolidato nazionale - ai sensi del comma 7 dell’articolo 96, del TUIR - “l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale”.
Le disposizioni citate prevedono, pertanto - come peraltro, chiarito con la Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 - un regime di particolare favore relativamente alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi nello specifico ambito del regime del consolidato fiscale nazionale.
In particolare, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili in capo ad una società aderente al consolidato nazionale può essere utilizzata, in abbattimento del reddito aggregato di gruppo, quando altre società partecipanti al medesimo consolidato presentano, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente (in quanto non integralmente sfruttato da queste ultime, singolarmente considerate, per dedurre l’ammontare di costi per interessi passivi sostenuti su base individuale).
La disposizione da ultimo menzionata, pertanto, valorizzando le peculiarità di funzionamento del regime del consolidato fiscale nazionale - caratterizzato, come noto, dalla compensazione intersoggettiva dei rispettivi imponibili tra i soggetti ad esso partecipanti - prevede secondo un meccanismo “solidaristico”, che, qualora esistano situazioni di eccedenze su base individuale (di ROL e di interessi indeducibili) di segno opposto, le società possono “conferire” alla fiscal unit tali posizioni al fine di consentire, a livello di gruppo, la deduzione di interessi passivi altrimenti indeducibili su base individuale.
In ogni caso - è bene precisare - risulta necessario che si verifichi una perfetta corrispondenza tra le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato (in quanto indeducibili su base individuale) e le eccedenze di ROL trasferite alla medesima fiscal unit; ne consegue che le eventuali rimanenti eccedenze rispetto all’ammontare “conferito e compensato a livello di gruppo” non possono formare oggetto di trasferimento alla fiscal unit, potendo essere riportate in avanti esclusivamente dai soggetti che le hanno generate.
Resta fermo che ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del TUIR l’eccedenza di ROL può essere riportata in avanti solo a partire dal periodo d’imposta avente inizio al 1 gennaio 2010.
E’ evidente, pertanto, come a livello di tassazione di gruppo, la compensazione intersoggettiva di risultati imponibili (utili e perdite) ovvero di interessi passivi indeducibili-ROL risulti governata da meccanismi differenti: uno (quello delle perdite) caratterizzato da una piena e assoluta compensazione intersoggettiva, l’altro (quello delle eccedenze di interessi passivi) di semplice e spontanea solidarietà tra i diversi soggetti partecipanti.
In altre parole, nel caso delle perdite (naturalmente, maturate in costanza di consolidato), l’attribuzione al consolidato è automatica, integrale e non derogabile (rectius, ipso iure), determinando una formale “spersonalizzazione” delle stesse (prova ne è la circostanza che le perdite, obbligatoriamente trasferite alla tassazione di gruppo, rimangono nella esclusiva disponibilità della fiscal unit) mentre, nel caso delle eccedenze di interessi passivi o di ROL (sempre, naturalmente, maturate in costanza di consolidato), una automatica “spersonalizzazione” non si realizza; gli interessi passivi permangono nella esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati, potendo questo, solo al ricorrere di particolari condizioni - e su base volontaria (la previsione di cui all’articolo 96, comma 7 del TUIR è, infatti, una facoltà per il soggetto che riporta tale eccedenza) - conferirli al gruppo fiscale.
In virtù di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell’articolo 172, comma 7 del TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.
Nondimeno, poiché le fattispecie citate involgono l’applicazione di norme finalizzate a contrastare possibili comportamenti elusivi, le stesse possono - su specifica richiesta del contribuente - costituire oggetto di apposito esame nell’ambito della procedura contemplata dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.