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Risoluzione Agenzia Entrate n. 71 del 06.07.2011
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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Articolo 1, decreto legge 25 marzo 2010, n. 40
Risoluzione Agenzia Entrate n. 71 del 06.07.2011
Quesito
La società istante, che opera nella progettazione e assistenza alla realizzazione di sistemi informatici e telematici, nel corso dei mesi di Dicembre 2010 e Gennaio 2011, ha acquistato dei beni materiali inerenti alla propria attività dalla società limitata di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, ALFA Sarl.
Le fatture ricevute non recano il numero di Partita Iva lussemburghese bensì quelle attribuite da altri Stati membri dell’Unione Europea e, in particolare, quella del Regno Unito, della Germania e della Francia.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con legge del 22 maggio 2010) è fatto obbligo ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici compresi nell’elenco di Stati e territori fornito nel DM del 04/05/1999 e del 21/11/2001 (e successive modificazioni) , senza rilievo dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti.
L’art. 4 del D.M. del 30/3/2010 richiede che nella comunicazione sia indicato il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo.
Premesso che il modello di comunicazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate consente di indicare, nel Quadro A1, sia un "Codice Iva estero" che un "Codice fiscale estero", senza ulteriori istruzioni specifiche, la società chiede un parere sulla correttezza della soluzione prospettata.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La società ritiene che, per ciascuna delle diverse partite Iva con le quali la società ALFA Sarl ha emesso fatture, debba essere compilato un Quadro A1. Nel campo "Codice Iva estero" sarà indicata la Partita Iva così come riportata in fattura mentre nel campo "Codice fiscale estero" sarà indicata la Partita Iva lussemburghese, essendo il codice attribuito dallo Stato in cui ALFA Sarl è stabilita.
Al Rigo A19 sarà indicata la somma degli importi dei beni acquistati, così come riportati nelle fatture, mentre al Rigo A20 sarà indicata la somma dell’Iva sui beni acquistati, così come apportata dalla società istante in assolvimento degli obblighi imposti dal regime dell’inversione contabile.
Parere della Direzione
Con riferimento al caso di specie, si osserva preliminarmente che l’Amministrazione finanziaria si è espressa, dapprima con circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 - con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia di comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in paesi c.d. black list, e sono stati individuati gli operatori esteri in relazione ai quali sorge l’obbligo di comunicazione - e successivamente con circolare n. 2/E del 2011. In particolare, con la circolare n. 53/E è stato chiarito che, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione in esame "anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list".
Tale principio appare applicabile anche laddove l’operatore economico situato nel paese black list operi in un paese a fiscalità ordinaria attraverso l’identificazione diretta, anziché attraverso un rappresentante fiscale. Anche in tale caso, infatti, l’operazione posta in essere dal soggetto passivo deve considerarsi effettuata direttamente con l’operatore economico localizzato nel paese black list - quale la società di diritto lussemburghese del caso di specie - sebbene l’operazione sia formalmente riconducibile ad una partita Iva rilasciata da un paese a fiscalità ordinaria e qui territorialmente rilevante.
Pertanto, nel presupposto - peraltro condiviso dallo stesso istante - che le diverse operazioni poste in essere devono ritenersi effettuate, ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame, nei confronti della società di diritto lussemburghese (a nulla rilevando la circostanza che le fatture ricevute riportino una partita Iva rilasciata da un paese a fiscalità ordinaria), con conseguente obbligo di comunicazione secondo le regole ordinarie, nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera dovranno essere indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese black list (nel caso in esame lussemburghese), mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica, compilando un quadro per ciascuno di tali codici.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.