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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 26.07.2011:
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 26.07.2011:
L’articolo 14, comma 16, lett. e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto per la città di Roma “l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno”.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, con deliberazione 28 luglio 2010, n. 67, il comune di Roma ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il contributo di soggiorno in parola.
In conformità con quanto stabilito dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, il comune di Roma, con deliberazione 22 dicembre 2010, n. 38, ha approvato il regolamento sul contributo di soggiorno che disciplina, tra l’altro, le modalità di versamento del contributo anche mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del suddetto contributo di soggiorno, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- 3936” denominato “Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett.e) dl. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010”;
- 3937” denominato “Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e) dl. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 /2010 - Interessi”;
“3938” denominato “Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c.16, lett. e) dl n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010 - Sanzioni”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “ICI ed altri tributi locali” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune di Roma (H501). Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento.