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Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 08.08.2011
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 08.08.2011
L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha modificato l’attuale regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la riforma della fiscalità del risparmio gestito a monte.
In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire dal 1° luglio 2011 viene abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero.
Con la circolare n. 33 del 15 luglio 2011 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il nuovo regime dei fondi di diritto italiano mentre si è rinviato ad un successivo documento di prassi la disamina delle norme riferite ai fondi di diritto estero.
Ciò premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si istituisce il seguente codice tributo:
1061 denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/73”
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” rispettivamente del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, nei relativi formati “00MM” e “AAAA”.