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Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.08.2011
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Istituzione dei codici tributo per la restituzione, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei rimborsi d’imposta ed altre somme indebitamente percepite
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.08.2011
Con la presente risoluzione si dispone l’utilizzo del modello F24 per la restituzione spontanea di rimborsi di imposta e di altre somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite in tutto o in parte.
In particolare al fine di consentire il versamento delle suddette somme si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”:
“8084” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite - IMPOSTA”;
“8085” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – INTERESSI”;
“8086” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – SANZIONI”;
In sede di compilazione del modello di pagamento, il campo “tipo” è valorizzato con il carattere “R”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il rimborso non spettante, nel formato “AAAA”, mentre il campo “elementi identificativi è valorizzato con il motivo dell’erogazione da indicare secondo la seguente classificazione:
IRPEF, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
IRES, per l’imposta sul reddito delle società;
IVA, per l’imposta sul valore aggiunto;
IRAP, per l’imposta regionale sulle attività produttive;
ADDREG., per l’addizionale regionale all’Irpef;
ADDCOM., per l’addizionale comunale all’Irpef;
BONUSF., per i bonus famiglia di cui all’articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
BONUSI., per i bonus incapienti di cui all’ articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
ALTRO, per tutti i tipi d’imposta non precedentemente elencati.