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Dpcm 2001
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Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva
Ministero delle finanze
Decreto direttoriale 21 settembre 1999
GU 237 del 08/10/1999IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
(Visto...)
Decreta:Art. 1.
Per i periodi d'imposta 1998 e 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:Importo
Coeffi-
ciente1. Aeromobili. 1.1 Aerei da turismo: fino a 100 HP L. 345.068 X ora di volo 8 da 101 a 150 HP L. 372.084 " " 8 da 151 a 200 HP L. 455.588 " " 8 da 201 a 250 HP L. 502.252 " " 8 da 251 a 300 HP L. 564.880 " " 8 da 301 a 450 HP L. 675.400 " " 9 da 451 a 600 HP L. 924.684 " " 9 1.2 Elicotteri da turismo: fino a 150 HP L. 520.672 X ora di volo 9 da 151 a 300 HP L. 712.240 " " 9 1.3 Alianti e motoalianti L. 135.080 X ora di volo 7 1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore: fino a 50 HP L. 61.400 X ora di volo 7 da 51 a 100 HP L. 85.960 " " 7 superiore a 100 HP L. 122.800 " " 7 Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%. 2. Navi e imbarcazioni da diporto: 2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela: oltre 600 e fino a 900 cm L. 6.140 a centimetro 7 oltre 900 e fino a 1.200 cm L. 5.526.000 più L. 9.824 per ogni cm eccedente i 900 7 oltre 1.200 e fino a 1.500 cm L. 8.473.200 più L. 14.736 per ogni cm eccedente i 1.200 7 oltre 1.500 e fino a 1.800 cm L. 12.894.000 più L. 14.736 per ogni cm eccedente i 1.500 8 oltre 1.800 cm L. 17.314.800 più L. 17.192 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale 8 2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi: fino a 900 cm L. 4.912.000 più L. 34.384 per ogni cm eccedente i 600 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5 oltre 900 e fino a 1.200 cm L. 15.227.200 più L. 16.578 per ogni cm eccedente i 900 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5 oltre 1.200 e fino a 1.400 cm L. 20.200.600 più L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.200 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 6 oltre 1.400 cm L. 30.024.600 più L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.400 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e L. 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale 7 2.3 Navi di stazza sup. a 50 t L. 110.520.000 più lire 1.473.600 per ogni t eccedente le 50, più lire 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale 4 2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti. Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato. 3. Autoveicoli. 3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina: fino a 12 HP L. 2.906.676 4 da 13 a 15 HP L. 2.906.676 più L. 287.352 per ogni HP eccedente i 12 5 da 16 a 20 HP L. 3.769.960 più L. 519.444 per ogni HP eccedente i 15 6 da 21 a 24 HP L. 6.367.180 più L. 372.084 per ogni HP eccedente i 20 7 oltre 24 HP L. 7.855.516 più L. 327.876 per ogni HP eccedente i 24 8 3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio: fino a 16 HP L. 5.571.436 5 da 17 a 20 HP L. 5.571.436 più L. 471.552 per ogni HP eccedente i 16 6 oltre 20 HP L. 7.457.644 più L. 492.428 per ogni HP eccedente i 20 7 Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 4. Altri mezzi di trasporto a motore. 4.1 Campers e autocaravan: fino a 19 HP L. 3.949.248 5 da 20 a 22 HP L. 3.949.248 più L. 190.340 per ogni HP eccedente i 19 5 oltre 22 HP L. 4.520.268 più L. 295.848 per ogni HP eccedente i 22 6 4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc: da 251 a 350 cc L. 889.011 5 da 351 a 500 cc L.1.191.160 5 oltre 500 cc L.1.567.296 7 Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 5. Roulottes L. 1.350.800 5 6. Residenze principali e secondarie. 6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna: fino a 120 mq L. 41.752/mq annue 4 oltre 120 mq L. 41.752/mq annue 5 6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo: fino a 120 mq L. 34.384/mq annue 4 oltre 120 mq L. 34.384/mq annue 5 6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: fino a 120 mq L. 29.472/mq annue 4 oltre 120 mq L. 29.472/mq annue 5 6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia: fino a 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 5 oltre 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 6 6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero: L. 24.560/mq 8 6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale: principali Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 3 secondarie Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 4 6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale: L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione 6 6.8 Residenze secondarie in multiproprietà: L.6.140/mq per settimana di disponibilità 6 La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.7. Collaboratori familiari. a tempo pieno conviventi L.24.805.600 per ciascun collaboratore 4 a tempo parziale o non conviventi L.14.122 per ora lavorata 4 Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi. 8. Cavalli da corsa o da equitazione. 8.1 Cavalli mantenuti in proprio: cavalli da corsa L.11.052.000 7 cavalli da equitazione L. 7.368.000 6 8.2 Cavalli a pensione: cavalli da corsa L. 22.104.000 7 cavalli da equitazione L. 12.280.000 6 9. Assicurazioni di ogni tipo.
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):ammontare del premio 10 Art. 2
Per il periodo d'imposta 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui all'art. l del presente decreto, vengono convertiti in euro nel modo seguente in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998:Importo
Coeffi-
ciente1. Aeromobili. 1.1 Aerei da turismo: fino a 100 HP euro 178,21 X ora di volo 8 da 101 a 150 HP euro 192,17 " " 8 da 151 a 200 HP euro 235,39 " " 8 da 201 a 250 HP euro 259,39 " " 8 da 251 a 300 HP euro 291,74 " " 8 da 301 a 450 HP euro 348,81 " " 9 da 451 a 600 HP euro 477,56 " " 9 1.2 Elicotteri da turismo: fino a 150 HP euro 268,90 X ora di volo 9 da 151 a 300 HP euro 367,74 " " 9 1.3 Alianti e motoalianti euro 69,76 X ora di volo 7 1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore: fino a 50 HP euro 31,71 X ora di volo 7 da 51 a 100 HP euro 44,39 " " 7 superiore a 100 HP euro 63,42 " " 7 Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%. 2. Navi e imbarcazioni da diporto: 2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela: oltre 600 e fino a 900 cm euro 3,17 a centimetro 7 oltre 900 e fino a 1.200 cm euro 2.853,94 più euro 5,07 per ogni cm eccedente i 900 7 oltre 1.200 e fino a 1.500 cm euro 4.376,04 più euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.200 7 oltre 1.500 e fino a 1.800 cm euro 6.659,20 più euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.500 8 oltre 1.800 cm euro 8.942,35 più euro 8,88 per ogni cm eccedente i 1.800 e euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale 8 2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi: fino a 900 cm euro 2.536,84 più euro 17,76 per ogni cm eccedente i 600 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5 oltre 900 e fino a 1.200 cm euro 7.864,19 più euro 8,56 per ogni cm eccedente i 900 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 5 oltre 1.200 e fino a 1.400 cm euro 10.432,74 più euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) 6 oltre 1.400 cm euro 15.506,41 più euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale 7 2.3 Navi di stazza sup. a 50 t euro 57.078,82 più euro 761,05 per ogni t eccedente le 50, più euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale 4 2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti. Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato. 3. Autoveicoli. 3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina: fino a 12 HP euro 1.501,17 4 da 13 a 15 HP euro 1.501,17 più euro 148,40 per ogni HP eccedente i 12 5 da 16 a 20 HP euro 1.947,02 più euro 268,27 per ogni HP eccedente i 15 6 da 21 a 24 HP euro 3.288,37 più euro 192,17 per ogni HP eccedente i 20 7 oltre 24 HP euro 4.057,04 più euro 169,33 per ogni HP eccedente i 24 8 3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio: fino a 16 HP euro 2.877,41 5 da 17 a 20 HP euro 2.877,41 più euro 243,54 per ogni HP eccedente i 16 6 oltre 20 HP euro 3.851,55 più euro 254,32 per ogni HP eccedente i 20 7 Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 4. Altri mezzi di trasporto a motore. 4.1 Campers e autocaravan: fino a 19 HP euro 2.039,62 5 da 20 a 22 HP euro 2.039,62 più euro 98,30 per ogni HP eccedente i 19 5 oltre 22 HP euro 2334,52 più euro 152,84 per ogni HP eccedente i 22 6 4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc: da 251 a 350 cc euro 459,14 5 da 351 a 500 cc euro 615,18 5 oltre 500 cc euro 809,44 7 Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 5. Roulottes euro 697,63 5 6. Residenze principali e secondarie. 6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna: fino a 120 mq euro 21,56/mq annue 4 oltre 120 mq euro 21,56/mq annue 5 6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo: fino a 120 mq euro 17,76/mq annue 4 oltre 120 mq euro 17,76/mq annue 5 6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: fino a 120 mq euro 15,22/mq annue 4 oltre 120 mq euro 15,22/mq annue 5 6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia: fino a 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 5 oltre 120 mq Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% 6 6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero: euro 12,68/mq 8 6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale: principali Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 3 secondarie Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione 4 6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale: L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione 6 6.8 Residenze secondarie in multiproprietà: euro 3,17/mq per settimana di disponibilità 6 La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.7. Collaboratori familiari. a tempo pieno conviventi euro 12.811,02 per ciascun collaboratore 4 a tempo parziale o non conviventi euro 7,29 per ora lavorata 4 Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi. 8. Cavalli da corsa o da equitazione. 8.1 Cavalli mantenuti in proprio: cavalli da corsa euro 5.707,88 7 cavalli da equitazione euro 3.805,25 6 8.2 Cavalli a pensione: cavalli da corsa euro 11.415,76 7 cavalli da equitazione euro 6.342,09 6 9. Assicurazioni di ogni tipo.
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):ammontare del premio 10