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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 24.11.2011
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10- bis e 10- ter , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 24.11.2011
L’articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel prevedere norme in materia di riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle attività immateriali, ha inserito i commi 10-bis e 10-ter all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In previsione di quanto stabilito dall’articolo 23, comma 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del citato decreto.
Il suddetto provvedimento, all’articolo 4, comma 4, prevede che “ Il versamento dell’imposta a debito da parte dei soggetti che esercitano l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il 30 novembre 2011 secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.”
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’ imposta sostitutiva in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“1843” denominato “Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’ art. 15, commi 10-bis e 10-ter, dl n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali”
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Non è ammessa la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali crediti.