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Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 30.11.2011
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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011. Ridenominazione del codice tributo “4035”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 117 del 30.11.2011
L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2011, n. 275) prevede che “Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”.
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 dispone che “Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno già' provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Come già precisato con il comunicato stampa del 25 novembre del 2011, il differimento del versamento si applica alla seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “minimi”.
Per consentire ai soggetti interessati l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
- “1844” denominato “CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.
Infine, si ridenomina il codice tributo “4035”, già istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, come di seguito indicato:
- “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.