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Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 09.12.2011
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Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte sostitutive di cui all’articolo 32, commi 4 bis e 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 09.12.2011
L’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, detta disposizioni in materia di “Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi”.
In particolare il comma 4 bis dell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che :“I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. … . L'imposta e' versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e' tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.”
Il successivo comma 5 dell’articolo 32 del citato decreto legge stabilisce che: “Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1 gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e' versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte sostitutive in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1832” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 32, comma 4-bis, del d.l. 78/2010 - PARTECIPANTE”
- “1833” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 32, comma 4-bis , del d.l. 78/2010 SGR/INTERMEDIARIO ”
- “1834” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo - articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010”
- “1835” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sul risultato della liquidazione - articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010”
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. I codici tributo sono utilizzabili anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per i codici tributo 1832 e 1834 nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che per il codice 1832, in caso di pagamento in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.