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Circolare INPS n. 19 del 31.01.2011
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Convenzione tra l’INPS e la UGL (Unione Generale del Lavoro) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili (Circolare del 1993, n. 61)
Circolare INPS n. 19 del 31.01.2011
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL sulle prestazioni temporanee
Con riferimento alla circolare del 5 marzo 1993 n. 61, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 3 agosto 2010 è stato sottoscritto con la UGL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della nuova convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall’INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall’INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:4
1
U.G.L.
ALIMENTAZIONE
4
2
U.G.L.
CARTA E STAMPA
4
3
U.G.L.
CHIMICI
4
4
U.G.L.
COSTRUZIONI
4
5
U.G.L.
ENERGIA
4
6
U.G.L.
METALMECCANICI
4
7
U.G.L.
SPETTACOLO
4
8
U.G.L.
TELECOMUNICAZIONI
4
9
U.G.L.
TESSILI
4
10
U.G.L.
COLTIVATORI
4
11
U.G.L.
LAVORATORI AGRICOLI
4
12
U.G.L.
COLONI E MEZZADRI
4
13
U.G.L.
AUTOFERROTRANVIERI
4
14
U.G.L.
MARE
4
15
U.G.L.
TRASPORTI
4
16
U.G.L.
TERZIARIO
4
17
U.G.L.
SICUREZZA CIVILE
4
18
U.G.L.
ASSICURATORI
4
19
U.G.L.
CREDITO
4
20
U.G.L.
ENTI LOCALI
4
21
U.G.L.
ENTI PUBBLICI
4
22
U.G.L.
FERROVIE
4
23
U.G.L.
POSTE
4
24
U.G.L.
SANITA'
4
25
U.G.L.
SCUOLA/UNIVERSITA'
4
26
U.G.L.
STATALI
4
27
U.G.L.
VIGILI DEL FUOCO
4
28
U.G.L.
PENSIONATI
4
29
U.G.L.
TESSILI FIBRE ARTIFICIALI
Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all’art.1, comma 3, dell’ allegata convenzione.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.
In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l’INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’ Organizzazione.
A tal proposito la UGL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:
- 3 % sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L’Organizzazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la UGL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione dell’allegata convenzione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della UGL è in Via Margutta, 19 - 00187 Roma.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato, completo del codice IBAN, alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 105 del 5 maggio 1993.
Allegato N. 1 dal sito INPS