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Circolare INPS n. 43 del 25.02.2011
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Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (Sistema Commercio e Impresa) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 43 del 25.02.2011
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte a Sistema Commercio e Impresa verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori e comunicheranno con il flusso UNIEMENS
In data 3 dicembre 2010, fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (di seguito indicata Sistema Commercio e Impresa) è stata stipulata una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla stessa Confederazione unitamente ai contributi obbligatori.
Detta contribuzione per l’assistenza contrattuale viene comunicata tramite il flusso UNIEMENS.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La riscossione dei contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La Confederazione stipulante si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
E' a carico di Sistema Commercio e Impresa, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico della Confederazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, mediante l’utilizzo dell’ F24.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie alla Confederazione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte di Sistema Commercio e Impresa dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Circa le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle aziende aderenti a Sistema Commercio e Impresa, a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W230”.
Nel flusso UNIEMENS, le aziende nell’elementodovranno validare il nuovo codice causale “W230” avente il significato di "Ass. Contr. Sistema Commercio e Impresa" e il relativo .
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice “W230”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA 25/248.
Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso Sistema Commercio e Impresa, predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA 35/248 a GPA 11/248
Per un importo pari a quello evidenziato nel citato conto GPA 25/248.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/248 e GPA35/248 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA 25/248 e GPA 35/248 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
La procedura stessa provvede ad emettere, in triplice copia, una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Copia di detta distinta deve essere inviata alla Sistema Commercio e Impresa contestualmente al versamento delle somme ad essa spettanti; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ed una copia deve rimanere agli atti del competente Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere versate alla sopra citata Confederazione al netto del rimborso spese di cui al primo comma dell’art. 5 della convenzione in oggetto e dell’IVA relativa nonché nel rispetto del termine previsto dal secondo comma dell’art. 6 della convenzione stessa.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/248, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA 24/042) e dell’IVA relativa (AVERE del conto GPA 24/025), per l’effettuazione del servizio in argomento.
Gli adempimenti relativi al rimborso delle spese di cui al secondo comma dell’art. 5 della convenzione in trattazione sono curati direttamente dalla Direzione Generale.
L’eventuale saldo dl suddetto conto GPA 11/248, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Sistema Commercio e Impresa apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte nonché l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuta sui contributi riscossi.
Qualora i contributi in argomento risultino indicati nei flussi con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di quanto precisato all’art. 4 della convenzione.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopracitati conti GPA 11/248, GPA 25/248 E GPA 35/248 di nuova istituzione.
Allegati dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2