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D.P.R. 2001
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Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
Ministero delle finanze
Decreto ministeriale 24 dicembre 1999
GU 304 del 29/12/1999[ abrogato da D.M. Ministero economia e finanze del 11.02.2008 - nota T&L ]
Annotazione separata
1. I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita.
2. I contribuenti che esercitano l'attività in più unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente, per ciascuna unità di produzione o di vendita, i componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del presente decreto, l'obbligo di annotazione può essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i componenti direttamente afferenti ciascuna attività e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attività non prevalenti è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d'imposta di applicazione dello studio di settore, l'indicazione separata dei componenti può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999;
b) a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivi esclusivamente da attività per le quali sono applicabili gli studi di settore.