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Circolare INPS n. 87 del 17.06.2011
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Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2009
Circolare INPS n. 87 del 17.06.2011
SOMMARIO: Addizionale INAIL - 1 Premessa - 1.2 Modalità di recupero
1. ADDIZIONALE INAIL
1.1. Premessa
Com’è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevede all’articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto del 21 ottobre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:
aumento del 1,60 % dell’aliquota vigente per l’anno 2009;
Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
1.2 Modalità di recupero
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza delprimo trimestre 2011, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
2009
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro 10,125 X 1,60% = 0,1620%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro 3,1185 X 1,60% = 0,0499%
Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.