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Circolare INPS n. 133 del 11.10.2011
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Convenzioni per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, sottoscritte tra l’INPS e le seguenti OO.SS.: Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – Ferro Vie (Fast Ferro Vie), Federazione Italiana Trasporti – CISL (FIT CISL), Unione Generale del Lavoro Attività Ferroviarie (UGL Attività Ferroviarie). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 133 del 11.10.2011
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle convenzioni stipulate tra l’INPS e le seguenti OO.SS.:Fast Ferro Vie, FIT CISL, UGL Attività Ferroviarie per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
A seguito della determinazione presidenziale n. 125 dell’11 aprile 2011, sono state sottoscritte dal Presidente dell’Istituto le convenzioni con Fast Ferro Vie, FIT CISL, UGL Attività Ferroviarie, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio2009 acarico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (v. allegati nn. 1, 2, 3).
Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione.
SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO AD AVVALERSI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
L’articolo 1, individua i soggetti aventi diritto ad avvalersi del servizio. Essi sono tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all’Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009 – Allegato C - che vogliano esercitare tale diritto a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’Accordo citato.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
L’articolo 2 dispone che l’autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione, viene acquisita dall’INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Società del Gruppo FS all’INPS stesso.
Negli altri casi, individuati dal 1° e 2° comma dell’art. 3, la delega deve essere rilasciata dai lavoratori iscritti secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere controfirmata dal responsabile dell’Organizzazione sindacale stipulante.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura dell’Organizzazione sindacale stipulante.
DECORRENZA DELLA DELEGA
L’art. 2 prevede che l’autorizzazione ad effettuare le trattenute sindacali rilasciata dal lavoratore al momento della domanda di esodo, abbia efficacia al momento del trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS all’INPS.
Nei casi, invece, di sottoscrizione di delega per Associazione diversa da quella indicata all’atto della domanda di esodo (1° comma dell’art. 3) o di delega rilasciata da persona già titolare di prestazioni straordinarie e che non risulti iscritta ad alcun sindacato, (2° comma dell’art. 3), l’articolo 3 prevede che la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla presentazione. In tali ipotesi la delega dovrà essere presentata, a cura dell’Organizzazione sindacale stipulante alla Struttura dell’INPS che ha in carico l’assegno stesso e produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Struttura dell’INPS competente per territorio all’Organizzazione sindacale stipulante per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale stipulante un’apposita banca dati nella quale saranno caricati tutti i dati relativi alle deleghe sindacali (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa) dello stesso sindacato.
Sul proprio sito Internet, inoltre, l’Istituto rende disponibile all’Organizzazione sindacale stipulante:
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della stessa Organizzazione sindacale stipulante;
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
Ai fini della consultazione dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
Nel caso dell’instaurarsi del rapporto associativo con un’Organizzazione sindacale diversa da quella indicata all’atto della richiesta della prestazione straordinaria, la delega, rilasciata da persona titolare della prestazione stessa, produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
Fermo restando che le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l’associato e l’Organizzazione sindacale stipulante, nell’ipotesi in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa,la Strutturaterritoriale dell’INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi successivi a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare della quota sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario:
0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale stipulante.
ESONERO DA RESPONSABILITA'
In base all'articolo 10 della convenzione, l’INPS s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all’ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega. L’Organizzazione sindacale stipulante, pertanto, assume l’obbligo di indennizzare l'INPS stesso da ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
RAPPORTI TRA L’ISTITUTO E L’ASSOCIAZIONE SINDACALE
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione saranno esaminati trala Direzionegenerale dell’INPS e l’Organizzazione sindacale stipulante.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato alla Fast Ferro Vie è il seguente: H3
Il codice INPS assegnato alla FIT CISL è il seguente: H4
Il codice INPS assegnato alla UGL Attività Ferroviarieè il seguente: H5
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali di che trattasi effettuate sugli assegni straordinari per conto delle organizzazioni sindacali sopra citate sono stati istituiti i seguenti conti:
GPA 25/264 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Italiana Trasporti – Cisl (FIT-CISL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati nell’anno in corso;
GPA 27/264 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Italiana Trasporti – Cisl (FIT-CISL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati negli anni precedenti;
GPA 25/265 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell’Unione Generale del Lavoro- Attività Ferroviarie (UGL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati nell’anno in corso;
GPA 27/265 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell’Unione Generale del Lavoro- Attività Ferroviarie (UGL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati negli anni precedenti;
GPA 25/266 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Autonoma dei Sindacati dei trasporti – Ferro Vie (FAST FERRO VIE) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati nell’anno in corso;
GPA 27/266 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Autonoma dei Sindacati dei trasporti – Ferro Vie (FAST FERRO VIE) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati negli anni precedenti;
I conti GPA 27/264, GPA 27/265 e GPA 27/266 dovranno, naturalmente, essere movimentati a partire dall’esercizio 2012.
I rapporti finanziari con le suddette Organizzazioni Sindacali saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione Generale.
Nell’allegato n. 5 vengono riportati i conti sopra citati.
Allegati dal sito INPS:Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5