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Circolare INPS n. 2 del 13.01.2012
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Soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Elementi accessori della retribuzione utili ai fini del calcolo della pensione. Innovazioni previste dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106
Circolare INPS n. 2 del 13.01.2012
SOMMARIO: L’art. 6, comma 2, lett. d-bis, punti 4, 4.1 e 4.2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede la semplificazione degli adempimenti in ordine alla determinazione degli elementi accessori della retribuzione utili ai fini del calcolo della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 3, commi 2, lett. a) e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto al 31.12.1995
Ai sensi dell'articolo 3, commi 2, lett. a) e 3, lettera a), del decreto legislativo n. 414 del 29.6.1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso. In particolare, l’Istituto è tenuto a determinare, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 889/1971, la pensionabilità o meno delle competenze accessorie della retribuzione erogate dalle aziende del settore al proprio personale dipendente.
Con circolare n. 191 del 23 giugno 1994, erano state fornite le istruzioni in materia di adempimenti in ordine alla determinazione degli elementi accessori pensionabili, confermate con la circolare n. 189 del 3 ottobre 1996, contenente le istruzioni relative al regime pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in seguito al decreto legislativo n. 414 del 1996 di soppressione del Fondo.
Secondo tali istruzioni, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ai sensi della legge n. 889/1971, dovevano inviare all'Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno, le tabelle degli elementi accessori della retribuzione erogati al proprio personale l’anno precedente.
Entro sei mesi dalla data di ricezione dell’elenco predetto, l’Istituto doveva comunicare all’azienda interessata quali emolumenti erano computabili nella retribuzione pensionabile.
Inoltre le aziende di cui trattasi dovevano portare a conoscenza dell’Istituto gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione.
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, con l’art. 6, comma 2, lett. d-bis, punti 4, 4.1 e 4.2, ha ora così stabilito:
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»;
4.2) l'articolo 18 e' abrogato.
Alla luce quindi di tali innovazioni, a modifica delle precedenti istruzioni, le aziende del settore non dovranno più inviare ogni anno le tabelle degli elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, erogati al proprio personale l’anno precedente e non dovranno più trasmettere all’Istituto, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori.
Le aziende dovranno invece trasmettere esclusivamente alla casella di posta elettronica elaccferrotranvieri@INPS.IT- entro il 30 giugno dell’anno successivo all’erogazione – l’elenco degli elementi accessori della retribuzione solo se di nuova istituzione o modificati (da accordi nazionali, regionali o aziendali) rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto.
L'Inps – direzione centrale pensioni - assumerà la determinazione di pensionabilità o meno dei suddetti compensi e provvederà a trasmettere (entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 889/1971) la stessa all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’azienda per la trasmissione del suddetto elenco, nonché alla sede presso cui l’azienda versa i contributi, all’indirizzo di posta elettronica del direttore della stessa.
Qualora le aziende non abbiano ancora provveduto a trasmettere l’elenco degli elementi accessori della retribuzione erogati per l’anno 2010 (ovvero per anni precedenti), dovranno tenere conto, sia al fine dell’obbligo della trasmissibilità dell’elenco, sia al fine delle modalità della trasmissione stessa, delle innovazioni di cui sopra.
Gli elenchi, trasmessi successivamente alla pubblicazione della presente circolare con modalità diverse da quella sopra descritte, saranno restituiti alle aziende e contestualmente queste saranno invitate a provvedere in conformità alle nuove disposizioni.
Solo per i procedimenti attualmente pendenti, relativi alla determinazione della pensionabilità degli elementi accessori trasmessi dalle aziende prima della pubblicazione della presente circolare, continuerà a trovare applicazione il sistema previgente.
Si invitano le Sedi a portare a conoscenza con le modalità ritenute più idonee le innovazioni illustrate con la presente circolare alle aziende del settore con cui hanno rapporti contributivi.
Si ritiene utile rammentare, con l’occasione, che le competenze accessorie della retribuzione, per essere pensionabili, devono avere le caratteristiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) della legge n. 889/1971, ossia:
spettare con continuità;
essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
essere previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
trovare disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall’agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Le sedi, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, allo scopo di assicurare che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere, con modalità telematiche, alla sede pre