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Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 17.02.2012
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Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Campania ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale della Campania, 28 novembre 2007, n. 12
Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 17.02.2012
L’articolo 3 della legge regionale della Campania 28 novembre 2007, n. 12, ha previsto incentivi alle imprese per l’attivazione del piano d’azione per lo sviluppo economico regionale sotto forma di credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale.
Con risoluzione n. 17/E dell’ 8 marzo 2010 è stato istituito il codice tributo 3895 denominato “Credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2007”, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito d’imposta.
Con convenzione stipulata tra la Regione Campania e l’Agenzia delle entrate il 2 dicembre 2009 sono state disciplinate le attività di gestione delle operazioni di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo tra l’altro, all’articolo 4, commi 1 e 5, il controllo della spettanza e l’eventuale recupero dei crediti stessi.
Al riguardo, il recupero dei crediti d’imposta non spettanti è effettuato dall’Agenzia mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, 422 e 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Tutto ciò premesso, per consentire il recupero delle somme relative all’indebita fruizione del credito d’imposta in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3898” denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
- “3899” denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 12/2007, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il versamento, valorizzato nel formato “AAAA”.