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Circolare Agenzia Entrate n. 10 del 20.03.2012
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Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
Circolare Agenzia Entrate n. 10 del 20.03.2012
INDICE
PREMESSA
1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
2. TERMINI PREVISTI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE 2012
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010: DISPOSIZIONI PROROGATE
3.1 Criteri per la predisposizione degli elenchi
3.2 Adempimenti per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche
3.2.1 Modalità di iscrizione
3.2.2 Inserimento negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
3.2.3 Presentazione della dichiarazione sostitutiva
3.3 Modelli
3.4 Rendicontazione
3.5 Pubblicazione degli elenchi
3.6 Rinvio
4. REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
4.1 Ambito di applicazione
4.2 Possesso dei requisiti
4.3 Sanzione
PREMESSA
L’articolo 33, comma 11, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.”
Lo stesso articolo 33, comma 11, secondo periodo, prevede che “Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013.”
Infine l’ultimo periodo quantifica le “risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012” nella misura di “euro 400 milioni.”
Le disposizioni richiamate consentono, in sostanza, l’applicabilità del contributo del cinque per mille, per l’esercizio finanziario 2012, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
È, pertanto, possibile destinare, anche relativamente all’esercizio finanziario 2012, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per l’esercizio finanziario 2010, già confermate per l’esercizio finanziario 2011.
I termini per gli adempimenti sono quelli stabiliti per l’esercizio 2010 e 2011 relativamente al giorno e al mese, aggiornati per l’anno di riferimento.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, sono state, inoltre, introdotte importanti novità riguardanti l’istituto del cinque per mille.
In particolare:
- l’articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserisce tra le attività che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
- l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficentamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, in corso di conversione, dispone che possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.
1. Soggetti destinatari del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011, rinviando alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40 del 2010, consente di destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef, anche per l’esercizio finanziario 2012, alle seguenti finalità:
a) sostegno d el volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria ;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”.
Alle finalità sopra elencate, l’articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 citato ha aggiunto la seguente finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
2. TERMINI PREVISTI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE 2012
I termini per gli adempimenti relativi al cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012 sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 “aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013”.
Di seguito vengono riportate le tabelle, distinte in base alle tipologie di soggetti destinatarie del contributo del cinque per mille, con l’indicazione dei nuovi termini.Adempimenti Enti del Volontariato
Termini applicabili nell’esercizio 2012
Termine per l’iscrizione telematica per gli enti del volontariato
7 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato iscritti
14 maggio 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
20 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio
25 maggio 2012
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato
30 giugno 2012
Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato
31 dicembre 2012
Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
31 marzo 2013
Adempimenti Enti della ricerca scientifica e dell’università
Termini applicabili nell’esercizio 2012
Termine per l’iscrizione telematica per gli enti della ricerca scientifica
30 aprile 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti della ricerca scientifica
5 maggio 2012
Trasmissione, da parte del MIUR all’Agenzia delle entrate, dell’elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio
7 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio
14 maggio 2012
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti della ricerca scientifica al MIUR
30 giugno 2012
Termine per il controllo, da parte del MIUR, delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti della ricerca scientifica
30 novembre 2012
Termine per l’invio, da parte del MIUR all’Agenzia delle entrate, degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio
31 dicembre 2012
Pubblicazione degli elenchi degli enti della ricerca scientifica ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
31 marzo 2013
Adempimenti Enti della ricerca sanitaria
Termini applicabili nell’esercizio 2012
Termine per l’iscrizione degli enti della ricerca sanitaria
30 aprile 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti della ricerca sanitaria
5 maggio 2012
Trasmissione, da parte del Ministero della salute all’Agenzia delle entrate, dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti
7 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti
14 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco degli enti ammessi al beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
31 marzo 2013
Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche
Termini applicabili nell’esercizio 2012
Termine per l’iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche
7 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte
14 maggio 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
20 maggio 2012
Pubblicazione dell’elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio
25 maggio 2012
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
30 giugno 2012
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche
31 dicembre 2012
Trasmissione, da parte del CONI all’Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio
15 marzo 2013
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
31 marzo 2013
Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2012.
Per quanto riguarda le modalità e i termini per gli adempimenti a carico degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010: DISPOSIZIONI PROROGATE
Il rinvio operato dall’articolo 33, comma 11, secondo periodo, della legge n. 183 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 comporta che, relativamente all’esercizio finanziario 2012, si applicano all’istituto del cinque per mille le disposizioni contenute nello stesso decreto riguardanti:
- i criteri per la predisposizione degli elenchi;
- le modalità di accesso degli enti al beneficio;
- l’attribuzione delle somme, la rendicontazione e il recupero del contributo del cinque per mille.
3.1 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
In forza del decreto del 23 aprile 2010 le amministrazioni alle quali è attribuita la gestione degli elenchi degli enti destinatari del contributo sono le seguenti.
L’Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, indicati rispettivamente alle lettere a) ed e) del paragrafo 1.
La stessa Agenzia provvede alla predisposizione degli elenchi degli stessi enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, mentre la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è demandata al CONI.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gestisce gli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell’università.
Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
Per i comuni non è prevista la predisposizione di appositi elenchi, considerato che i contribuenti che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.
3.2 ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Di seguito vengono sintetizzati gli adempimenti a carico degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, per i quali, come precisato nel paragrafo 1, l’Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille.
3.2.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef, per l’esercizio finanziario 2012, devono presentare la domanda telematica di iscrizione all’Agenzia delle entrate entro il termine del 7 maggio 2012.
L’iscrizione è effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
3.2.2 INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica vengono inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale, entro il 14 maggio 2012.
Se il rappresentante legale dell’ente ovvero un suo delegato riscontra la presenza di errori di iscrizione nell’elenco può chiederne la correzione, entro il successivo 20 maggio 2012, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente stesso.
Entro il 25 maggio 2012, l’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione, provvede alla pubblicazione sul proprio sito della versione aggiornata depurata da eventuali errori, degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio.
Una copia dell’elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche viene trasmessa al CONI per l’effettuazione dei controlli.
3.2.3 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive regolarmente iscritti al beneficio devono trasmettere, entro il 30 giugno 2012, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
Per gli enti del volontariato la trasmissione della dichiarazione sostitutiva, va fatta con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.
Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.
Le Direzioni regionali, competenti provvedono ad effettuare i controlli ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
L’Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, entro il 31 dicembre 2012, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il CONI, effettuati i controlli, predispone l’elenco delle associazioni ammesse al beneficio del cinque per mille e quello delle associazioni escluse dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2013.
L’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive ammesse nonché dell’elenco di quelle escluse dal riparto del cinque per mille.
3.3 MODELLI
I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, per l’esercizio finanziario 2012, sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
I modelli per l’iscrizione al beneficio e per la dichiarazione sostitutiva degli enti della ricerca scientifica sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3.4 RENDICONTAZIONE
Anche relativamente all’esercizio finanziario 2012, i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.
Il rendiconto deve essere trasmesso alla amministrazione competente all’erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli.
Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo del cinque per mille sono stabilite dall’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010.
3.5 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
In base alle disposizioni del decreto del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle entrate pubblica, sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, tutti gli elenchi relativi al contributo del cinque per mille, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, CONI).
In particolare l’Agenzia delle entrate:
- entro il 14 maggio 2012, pubblica gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria;
- entro il 25 maggio 2012, pubblica l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate;
- al termine delle attività amministrative di controllo effettuate da ciascuna amministrazione competente, pubblica tutti gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
3.6 RINVIO
Per ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille si rinvia alla circolare n. 9/E del 3 marzo 2011.
4. REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione, consente agli enti che non hanno “assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti”, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille, a condizione che:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
La disposizione in commento si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2012.
4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Possono fruire della regolarizzazione disposta dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 gli enti destinatari del contributo del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste dalla norma in commento, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo, entro il 30 settembre, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale:
a) i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);
b) i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);
c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
4.2 POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti per l’ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti.
In particolare, relativamente all’esercizio 2012:
a) per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, individuati dalla lettera a) ed e) del paragrafo 1, i requisiti devono essere posseduti alla data del 7 maggio 2012
b) per gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria, di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, i requisiti devono essere posseduti alla data del 30 aprile 2012.
4.3 SANZIONE
L’ammissibilità delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali presentate entro il 30 settembre 2012 alle condizioni indicate nei precedenti paragrafi è subordinata al versamento dell’ “importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
In forza del rinvio all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, l’importo da versare è pari a 258 euro.
Il versamento va effettato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l’apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione.
La norma esclude espressamente la possibilità di compensare l’importo della sanzione versata.