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Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 04.05.2012
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012. Proroga dei termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011
Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 04.05.2012
INDICE
PREMESSA
1. PROROGA DEI TERMINI PER L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2009, 2010 E 2011
1.1 Enti interessati dalla proroga dei termini
1.2 Adempimenti degli enti interessati: integrazione documentale
2. DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2010 E 2011
3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
4. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
PREMESSA
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012 (di seguito decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2012, reca “Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011”.
In particolare, il decreto prevede:
- la proroga al 31 maggio 2012 dei termini per l’integrazione documentale delle domande di iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 (articolo 1);
- la validità delle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010 relativamente all’esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l’esercizio finanziario 2011 dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 (articolo 2);
- la proroga, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, al primo giorno lavorativo successivo dei termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al contributo del cinque per mille che scadono di sabato o di giorno festivo (articolo 3).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni richiamate.
1. PROROGA DEI TERMINI PER L’INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2009, 2010 E 2011
L’articolo 1 del decreto, dispone che, relativamente agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, “sono prorogati al 31 maggio 2012 i termini per l’integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2009, e all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010”.
Per effetto della disposizione recata dal citato articolo 1, gli enti del volontariato già inseriti nell’elenco degli iscritti al beneficio del cinque per mille ma esclusi dal riparto del contributo per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o per averla prodotta in maniera incompleta ovvero per averla presentata oltre i termini possono, entro il 31 maggio 2012, regolarizzare la propria posizione.
Gli enti che possono avvalersi della disposizione di regolarizzazione in commento e i requisiti richiesti sono di seguito specificati.
1.1 Enti interessati dalla proroga dei termini
I soggetti interessati alla proroga dei termini per l’integrazione documentale della domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille sono quelli riconducibili nella tipologia degli “enti del volontariato”, ovvero le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
Gli enti sopra indicati possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale a condizione che abbiano presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione.
In particolare, gli enti menzionati devono aver prodotto per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato, regolarmente redatta sugli appositi moduli, entro il:
- 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008);
- 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009);
- 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).
Possono avvalersi della proroga per gli esercizi 2010 e 2011 anche gli enti che abbiano presentato la domanda di iscrizione nei termini indicati all’articolo 2 del decreto. Si rinvia in proposito al successivo paragrafo 2.
1.2 Adempimenti degli enti interessati: integrazione documentale
Per effetto della riapertura dei termini, gli enti individuati al precedente punto 1 possono regolarizzare la propria posizione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 per sanare le seguenti irregolarità che hanno causato l’esclusione dal riparto del contributo:
a) omessa dichiarazione sostitutiva;
b) mancata allegazione del documento di identità;
c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
d) utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie (cfr. Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, paragrafo 8).
Si evidenzia che le dichiarazioni integrative tardive, sempre che non presentino i vizi sopra elencati, sono automaticamente sanate per effetto della proroga recata dall’articolo 1 del decreto in commento.
Pertanto, gli enti che sono stati esclusi dal beneficio per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini originariamente previsti (30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010 e 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011) non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti regolarmente sottoscritta, completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario.
Ai fini della regolarizzazione, la dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio, deve essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. – entro il termine ultimo del 31 maggio 2012 – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Alla dichiarazione sostitutiva, deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive.
Qualora l’ente interessato proceda all’integrazione documentale delle domande di iscrizione per più esercizi finanziari oggetto della proroga, il rappresentante legale è tenuto a redigere distinte dichiarazioni per ogni annualità che intende regolarizzare. Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico.
Ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva devono essere utilizzati i modelli relativi a ciascuna annualità interessata, reperibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille.
2. DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2010 E 2011
L’articolo 2 del decreto prevede che, relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, gli enti del volontariato “possono essere inseriti nell’elenco degli iscritti ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille e possono provvedere all’integrazione documentale delle domande di iscrizione nel termine stabilito dallo stesso articolo 1, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2011”.
In base alla disposizione sopra riportata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, sono considerate validamente presentate le domande di iscrizione al riparto delle somme relative al cinque per mille presentate dagli enti del volontariato di cui precedente punto 1.1 entro il 30 giugno 2010 per l’esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l’esercizio 2011, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
- la domanda deve essere stata regolarmente redatta sugli appositi moduli e prodotta in via telematica;
- i requisiti prescritti per l’ammissione al contributo devono essere posseduti dagli enti interessati alla data di originaria scadenza della domanda, ovvero alla data del 7 maggio 2010 per l’esercizio finanziario 2010, e del 7 maggio 2011 per l’esercizio 2011.
Gli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al riparto del cinque per mille entro i termini suddetti e abbiano già prodotto precedentemente la dichiarazione integrativa, completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa, non sono tenuti a ulteriori adempimenti.
Qualora gli enti di cui trattasi non abbiano, invece, trasmesso alla Direzione regionale competente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o questa sia irregolare (vedi paragrafo 1.2), possono avvalersi, come già accennato al paragrafo 1.1, della disposizione di regolarizzazione prevista dall’articolo 1 del decreto. In tal caso la dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente entro il 31 maggio 2012 secondo le modalità di cui al precedente punto 1.2.
3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
L’articolo 3 del decreto prevede che a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 “i termini di presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.”
Pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2011, relativamente al beneficio del cinque per mille, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e per l’effettuazione degli ulteriori adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
4. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
Relativamente all’inserimento negli elenchi dei beneficiari del contributo del cinque per mille degli enti destinatari delle disposizioni di regolarizzazione introdotte dal decreto si precisa quanto segue.
L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it separati elenchi dei soggetti per i quali la domanda di iscrizione è considerata valida ai sensi dell’articolo 2 del decreto, distinti in relazione all’esercizio finanziario interessato:
- elenco degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione per l’esercizio finanziario 2010 entro il 30 giugno 2010;
- elenco degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione per l’esercizio finanziario 2011 entro il 30 giugno 2011.
L’Agenzia delle entrate procede inoltre ad aggiornare gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio già pubblicati, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, sul proprio sito istituzionale, una volta espletate le attività amministrative di controllo relative alla documentazione integrativa presentata entro il termine del 31 maggio 2012.
L’Agenzia provvede infine a pubblicare, per l’esercizio finanziario 2011, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi comprensivi anche degli enti che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi delle disposizioni in commento.
5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 stabilisce all’articolo 11, comma 5, che “l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio”. Tale disposizione, come precisato al successivo comma 6, si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.
La disposizione richiamata assume particolare valenza nella trattazione delle fattispecie oggetto di riapertura dei termini, nella considerazione che si è in presenza di soggetti che hanno prodotto domanda di iscrizione al beneficio già da alcuni anni e per i quali potrebbero nel frattempo essersi verificate modifiche che incidono sui requisiti per accedere al riparto del contributo.
Pertanto, le Direzioni regionali, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai fini della validazione delle posizioni degli enti interessati dalle disposizioni di regolarizzazione recate dal decreto in commento, effettuano gli opportuni riscontri per verificare se gli enti interessati continuano, allo stato attuale, a presentare le condizioni per l’accesso al beneficio (cfr. anche Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010).
Le Direzioni regionali sono invitate ad adottare ogni iniziativa utile per assicurare la massima divulgazione presso gli enti interessati dei contenuti delle disposizioni del decreto oggetto della presente circolare.