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Circolare INPS n. 65 del 08.05.2012
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Convenzione fra l’Istituto nazionale previdenza sociale e Federalberghi e Confcommercio Imprese per l’Italia (in breve “FEDERALBERGHI”) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, N. 311, per la provincia di Trento
Circolare INPS n. 65 del 08.05.2012
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale a favore della “FEDERALBERGHI”, tramite il mod. F24
In data 20 aprile 2011, il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con Federalberghi e Confcommercio Imprese per l’Italia, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, N. 311, per la provincia di Trento.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
Federalberghi affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro perla Provinciadi Trento.
Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “HTL1”attribuito dall’Agenzia delle entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di “FEDERALBERGHI”.
I datori di lavoro che intendono versare il contributo per l’assistenza contrattuale, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “HTL1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata;
“FEDERALBERGHI” provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di “FEDERALBERGHI”.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.
“FEDERALBERGHI” dovrà ristorare l’INPS per le spese affrontate per il servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per l’anno 2011, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga F24 per gestione delega. E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento dell’Ente Bilaterale, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate.
Il pagamento delle somme dovute da “FEDERALBERGHI” avverrà tramite RID o altra modalità. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.
La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di “FEDERALBERGHI” dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di, , , , valorizzeranno l’elemento con la nuova causale HTL1 e in corrispondenza dell’elemento la quota individuale dell’importo del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elementocontiene l’attributo in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Allegato N. 1 dal sito INPS: