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Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 14.05.2012
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 3 marzo 2010
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 14.05.2012
L’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi … devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 sono state definite le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d’imposta, terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.
Con risoluzione del 9 marzo 2010 n. 18/E è stato istituito il codice tributo “1049” per il versamento della ritenuta a titolo di acconto.
Inoltre, il citato provvedimento del 3 marzo 2010, all’articolo 3 stabilisce che “Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sui redditi percepiti dal creditore pignoratizio, si istituisce il seguente codice tributo:
“4040” denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 ”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “4040” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.