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Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 07.06.2012
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Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 07.06.2012
L’articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’articolo 19, comma 14, del suddetto decreto legge stabilisce che: “Soggetto passivo dell’imposta … è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso …”.
L’articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, disponendo, al comma 19, che l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 sono dettate, tra l’altro, le disposizioni di attuazione dell’articolo 19, commi da 13 a 22. Il suddetto provvedimento prevede, al punto 4.3, che: Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a versare l’imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie”
“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.