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Decreti 2002
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Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650
Presidenza del consiglio dei ministri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 settembre 1999, n. 504
GU 305 del 30/12/1999IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Requisiti soggettivi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.Art. 2. - Requisiti oggettivi
1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede legale del centro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare complessivamente soci e invitati in numero superiore a cinquecento.Art. 3. - Prescrizioni procedurali
1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15-bis, comma 1, primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono far pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:
a) il programma dettagliato della manifestazione;
b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
c) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà; 2) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al presente regolamento, anche con riferimento a quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.