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Provvedimento Agenzia Entrate del 12.07.2012 (Prot. 2012/102603)
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Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale
Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011
Provvedimento Agenzia Entrate del 12.07.2012 (Prot. 2012/102603)
Pubblicato sito Agenzia Entrate il 13.07.2012IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi e sentite le associazioni di categoria
dispone:1. Soggetti interessati
1.1 Accedono al regime premiale, previsto dai commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.
1.2 In relazione alle condizioni di cui al precedente comma 1.1 è necessario che:
a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.
2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2011
2.1 Per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui al precedente articolo 1, che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento.
2.2 Gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano:
a) approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 3;
b) approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 3 e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).
2.3 Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 2.1.
3. Tipologie di indicatori
3.1 Le tipologie di indicatori previste dal precedente articolo 2 sono le seguenti:
a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;
b) di efficienza e produttività del fattore capitale;
c) di efficienza di gestione delle scorte;
d) di redditività;
e) di struttura.
3.2 Nell’allegato n. 2 è riportato l’elenco degli indicatori di coerenza economica previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore, distinti in base alle tipologie individuate nel comma precedente.
4. Fedeltà dei dati
4.1 Per accedere al regime premiale è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
4.2 La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:
- dell’assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
5 Modifica del Provvedimento del 22 dicembre 2011
5.1 Al punto 6.1 del Provvedimento n. 185825/2011 del 22 dicembre 2011 recante le “Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”, sono eliminate le seguenti parole: “come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008”.
6 Modifica delle istruzioni approvate con Provvedimento del 18 giugno 2012
6.1 Nelle istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore UG41U, nel testo relativo ai righi da D01 a D09, le parole “svolti nel periodo d’imposta 2010” sono sostituite con “svolti nel periodo d’imposta 2011” e le parole “parziali, nel periodo d’imposta 2010” sono sostituite con “parziali, nel periodo d’imposta 2011”.
6.2 Nelle istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore VG68U, il testo relativo al rigo X04 è sostituito con il seguente: “nel rigo X04, l’importo del credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517, L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007). L’importo da indicare nel rigo X04 deve corrispondere a quello indicato nel quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese – dei modelli UNICO 2012, relativo al credito d’imposta per caro petrolio spettante, nel periodo d’imposta, alle imprese di autotrasporto;”.
Motivazioni
I commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
In particolare, è previsto che nei confronti contribuenti cui si applica tale regime:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:
a) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;
a) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Con riguardo a tali condizioni è necessario che:
a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi;
Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
In merito si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
In particolare con nota protocollo n. 2012/68416 del 17 maggio 2012 è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull’applicazione della disciplina premiale.
Successivamente, con nota prot. n. 2012/95323 del 25 giugno 2012, sono state inoltrate alle Associazioni le analisi effettuate dall’Agenzia delle Entrate con il supporto della SOSE, chiedendo di comunicare osservazioni in merito.
In particolare, dalle analisi effettuate, attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, si è previsto che per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento.
Tali studi sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
1) quattro delle seguenti tipologie:
a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;
b) di efficienza e produttività del fattore capitale;
c) di efficienza di gestione delle scorte;
d) di redditività;
e) di struttura.
2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).
Al riguardo, il Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli previsti dall’allegato n. 1 al presente Provvedimento. Infine, in merito alla fedeltà dei dati da dichiarare, si fa presente che all’articolo 4 del Provvedimento viene chiarito che tale fedeltà sussiste anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster e/o del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati e/o del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza, rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
E’ stato altresì modificato il punto 6.1 del Provvedimento n. 185825/2011 del 22 dicembre 2011 recante le “Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”, per correggere un errore materiale riscontrato successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dei Provvedimento stesso.
Infine sono state modificate le istruzioni relative agli studi UG41U e VG68U, approvate precedentemente con il Provvedimento n. 2012/90446 del 18 giugno 2012.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(omesse)
b) Disciplina degli studi di settore
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 13-27): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
- Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
- Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2010, 16 marzo 2011 e 28 dicembre 2011: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011: Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza.
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili all’annualità 2011.
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 giugno 2012: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012: Approvazione di n. 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per il periodo d’imposta 2011.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.ALLEGATO N. 1
1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 3 del presente Provvedimento:
- TG98U - Riparazione di beni di consumo nca;
- UD05U - Produzione e conservazione di carne;
- UD11U - Fabbricazione olio di oliva e di semi;
- UD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati;
- UD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;
- UD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche;
- UD23U - Laboratori di corniciai;
- UD25U - Concia delle pelli e del cuoio;
- UD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia;
- UD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici;
- UD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;
- UD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro;
- UD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni;
- UG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio;
- UG52U - Confezionamento di generi alimentari e non;
- VG36U - Servizi di ristorazione commerciale;
- VG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie;
- VM01U - Commercio al dettaglio di alimentari.
2. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 3 del presente Provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima):
- UD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;
- UD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;
- UD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;
- UD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;
- UD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;
- UD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;
- UD46U - Fabbricazione di prodotti chimici;
- UD49U - Fabbricazione di materassi;
- VD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria;
- VD02U - Produzione di paste alimentari;
- VD03U - Molitoria dei cereali;
- VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini;
- VD06U - Fabbricazione di ricami;
- VD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria;
- VD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;
- VD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori;
- VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno;
- VD09B - Lavorazione del legno;
- VD10U - Confezione di biancheria;
- VD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
- VD13U - Nobilitazione dei tessili;
- VD14U - Produzione tessile;
- VD16U - Confezione su misura di vestiario;
- VD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
- VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole;
- VD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;
- VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;
- VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;
- VD26U - Confezione di vestiario in pelle;
- VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;
- VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;
- VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici;
- VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;
- VD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;
- VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria;
- VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;
- VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone.
ALLEGATO N. 2
1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Resa giornaliera;
- Resa oraria per addetto;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;
- Valore aggiunto lordo per addetto;
- Valore aggiunto lordo giornaliero.
2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Resa del capitale;
- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.
3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica:
- Durata delle scorte.
4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Incidenza delle spese sui compensi;
- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;
- Incidenza del Costo del Venduto e del Costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- Incidenza del Margine operativo lordo sui ricavi;
- Margine lordo sui ricavi;
- Margine operativo lordo sui ricavi;
- Margine operativo lordo sulle vendite;
- Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;
- Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;
- Provvigioni sulle vendite;
- Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;
- Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;
- Redditività;
- Ricarico;
- Ricarico per l’attività d’organizzazione.
5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Chili di pescato su sforzo di pesca;
- Costo dei carburanti per chilometri percorsi;
- Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta;
- Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;
- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;
- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria rispetto al valore degli stessi;
- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;
- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);
- Numero posti per addetto;
- Numero servizi per addetto;
- Resa chilometrica;
- Resa dei consumi di energia elettrica;
- Resa del riunito;
- Resa delle superfici commerciali;
- Ricavo medio orario;
- Ricavo per metro quadro locato;
- Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;
- Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;
- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;
- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;
- Ricavo medio per patente;
- Ricavi per presenza;
- Ricavo medio per servizio;
- Tasso medio di occupazione.