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Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142
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Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142
GU 82 del 07/04/2006 - SO n. 86IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Parte I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1. - Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «intermediari», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento;
g) «intermediari abilitati», i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
h) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
i) «personale incaricato», il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
l) «cliente», il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari;
m) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
n) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
o) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.Art. 2. - Destinatari
1. Il presente regolamento si applica a:
a) banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) società di gestione del risparmio (SGR);
f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) imprese di assicurazione;
h) agenti di cambio;
i) società fiduciarie;
l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.Art. 3. - Obblighi applicabili
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli intermediari.
2. Gli intermediari devono:
a) identificare i clienti in relazione ai rapporti e alle operazioni indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento;
b) istituire l'archivio unico informatico;
c) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti.
3. Gli intermediari, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.
4. L'attività dei clienti deve essere valutata con continuità nel corso del rapporto, sulla base di evidenze aggiornate, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
5. Gli intermediari non sono tenuti ad istituire l'archivio unito informatico qualora non vi siano dati da registrare.Art. 4. - Rapporti
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore.
2. Il termine «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori.
3. Il termine «deposito» comprende la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari anche in forma «dematerializzata», i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.
4. L'espressione «altro rapporto continuativo» va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio:
a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma;
b) la prestazione di servizi di pagamento;
c) l'assunzione di partecipazioni;
d) la prestazione di servizi di investimento;
e) le assicurazioni sulla vita di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) l'amministrazione di beni.
5. Costituisce altresì rapporto continuativo ogni rapporto che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche fiduciario.
6. Non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i contratti assicurativi contro i danni, gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificatì di deposito e i titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propria circolare, potrà fornire indicazioni esplicative sul contenuto del presente articolo.Art. 5. - Operazioni
1. Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e di conservazione sussistono altresì per ogni operazione, anche frazionata, disposta dai clienti che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro.
2. Gli intermediari devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.
3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.
4. Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui gli intermediari abilitati agiscano da tramite ai sensi dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro.
5. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione delle stesse nell'archivio unico informatico non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.Parte II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Titolo I
Identificazione dei clienti e dei soggetti per conto dei quali questi operanoArt. 6. - Identificazione diretta
1. Salvo quanto previsto negli articoli 7 e 8 del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto. Si considerano validi per l'identificazione, i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.
3. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto.
4. Qualora cliente sia una società o un ente, ovvero qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo e ad altre tipologie operative indicate dall'UIC, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal decreto e dal presente regolamento e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.
6. E' in ogni caso necessario procedere all'identifi-cazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente regolamento non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.Art. 7. - Identificazione indiretta
1. Non è necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi:
a) per i clienti già identificati in relazione ad un rapporto in essere;
b) in relazione ad operazioni che, a valere su un conto o un altro rapporto, sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
2. Per i clienti, il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un mediatore creditizio e di un mediatore di assicurazione o di riassicurazione iscritto, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1984, n. 792, l'intermediario può procedere all'identificazione, in relazione al rapporto per il quale è stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.Art. 8. - Identificazione a distanza
1. Non è necessario procedere all'identificazione di cui agli articoli 6 e 7 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da soggetti presso i quali gli stessi sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già
identificati di persona.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
3. L'attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:
a) intermediari abilitati;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
4. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.
5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
6. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.Titolo II
Acquisizione, registrazione e conservazione delle informazioniArt. 9. - Modalità della registrazione
1. Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell'archivio unico informatico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. Le stesse informazioni devono essere registrate entro trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.
2. Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposito codice, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.
3. Le operazioni relative a rapporti intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Per la registrazione, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. Devono essere comunque registrati i dati identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni.
4. I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, evidenze aziendali integrate e la storicità dei dati e delle informazioni.
5. Per le imprese e gli enti assicurativi il termine di cui al comma 1 del presente articolo, decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati.Art. 10. - Caratteristiche dell'archivio unico informatico
1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ogni intermediario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dall'UIC.
2. L'intermediario può avvalersi, per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell'intermediario e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
3. Gli intermediari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 della legge antiriciclaggio. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
4. L'archivio unico informatico deve essere strutturato in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.
5. Qualora vi sia necessità di modificare informazioni già acquisite nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente.
6. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.
7. Per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le informazioni e i dati, contenuti nell'archivio tenuto dall'intermediario, sono acquisiti per ordine dell'autorità giudiziaria.Art. 11. - Informazioni da acquisire, registrare e conservare
1. Le informazioni da registrare e conservare sono:
a) con riferimento all'operazione, la data e la causale, l'importo e i dati identificativi;
b) con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto.
2. Ai fini del presente articolo:
a) per «data» si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;
b) per «causale» si intende la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito dall'UIC, causale analitica, nelle note tecniche dallo stesso emanate;
c) per «importo» dell'operazione si intende l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento, con evidenza della parte in contanti.
3. I dati identificativi vanno acquisiti e registrati con riferimento a chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi e con riferimento all'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita.
4. La registrazione relativa a conti depositi ed altri rapporti continuativi va tenuta unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.
5. Le registrazioni delle operazioni di importo superiore a 12.500 euro vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.
6. Nel caso in cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, gli obblighi di registrazione incombono sugli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che curano il trasferimento. In presenza di ordini di pagamento a favore e/o d'ordine degli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da d) a h) e da l) a o) del presente regolamento in contropartita di clientela, tali intermediari sono comunque tenuti a registrare nel proprio archivio unico informatico gli estremi dell'operazione disposta dalla clientela in forma semplificata secondo le modalità definite dall'UIC. I dati concernenti le suddette operazioni non dovranno essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC.
7. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che operano per conto dell'ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario registrano gli ordini di pagamento o di accreditamento; i soggetti che si interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti si limitano a curare la trasmissione dei dati informativi necessari per la registrazione.
8. L'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:
a) i dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio o per conto di terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita (ordinante);
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo.
9. L'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:
a) i dati identificativi del beneficiario dell'operazione in proprio o per conto terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale l'ordine è stato disposto.
10. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario italiano tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i dati identificativi del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalità di quest'ultimo.
11. Qualora un'operazione venga disposta, con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario.Art. 12. - Protezione dei dati e delle informazioni
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 9, gli intermediari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.Art. 13. - Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione
1. Nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonché di fusione, il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono procedere ad una nuova identificazione in relazione all'apertura dei rapporti trasferiti, salvi i casi di dubbio sull'identità della clientela e ferma restando la responsabilità per i casi di omessa o inesatta identificazione.
2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto. Qualora da parte di detti soggetti cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto devono trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
3. Il soggetto che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio unico, entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, al soggetto derivante dalla scissione che eserciti detta attività, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni; in caso di pluralità, le informazioni conservate nell'archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione.
4. In caso di fusione il soggetto che cessa l'attività deve registrare, entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l'archivio unico all'intermediario incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
5. L'UIC può adottare disposizioni applicative per le modalità della tenuta dell'archivio unico nei casi di trasformazione dei soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati nell'articolo 2.
6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attività, registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l'archivio unico informatico all'UIC entro i successivi quattro mesi.Art. 14. - Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano esclusivamente in nome e per conto proprio; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati.
2. Parimenti gli obblighi non sussistono per gli intermediari abilitati in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazioni che esercitano l'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le relative succursali, così come definiti all'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4) della direttiva, situati in Stati membri dell'Unione europea, nonché con soggetti cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero.
3. In ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore, effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito dall'UIC, la data, la causale, il codice Paese estero e l'importo dell'operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante.
4. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni e rapporti posti in essere con e da soggetti privi di insediamenti fisici in alcun paese secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del presente regolamento.
5. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le operazioni poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dalla lettera b) alla lettera f) del decreto. Resta peraltro fermo in capo agli intermediari l'obbligo di identificazione del cliente, e di registrazione delle operazioni da questi compiute in contropartita con i suddetti soggetti.
6. Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'UIC.
7. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai Titoli di Stato, effettuate, presso lo stesso intermediario, tra rapporti recanti l'identica intestazione.Parte III
DISPOSIZIONI FINALIArt. 15. - Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 e del 29 ottobre 1993, nonché gli articoli da 1 a 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.
2. Fino all'emanazione di nuove disposizioni applicative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, continuano ad essere applicate in quanto compatibili, le disposizioni vigenti contenute in decreti ministeriali e in altri provvedimenti attuativi.Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.