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Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 17.09.2012
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 17.09.2012
L’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto un credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei “datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea “svantaggiati” (…), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) (…)”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, nel dettare le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all’articolo 5, comma 5, prevede che, “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di cui al comma 4 ed entro 2 anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2012 sono definite le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta, utilizzabile nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.
Per consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“3885” denominato: “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011”
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “codice regione” è valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta , indicando per :
- l’Abruzzo, 01;
- la Basilicata, 02;
- la Calabria, 04;
- la Campania, 05;
- il Molise, 12;
- la Puglia, 14;
- la Sardegna, 15;
- la Sicilia, 16.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è concesso il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.