-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 25.09.2012
-
Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 25.09.2012
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 23, comma 1, lettere b) ed e), del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, nell’ambito della propria attività di amministrazione fiduciaria, ha ricevuto la richiesta da parte dei propri fiducianti (nella maggior parte dei casi, persone fisiche residenti in Italia non esercenti imprese commerciali) di stipulare, a proprio nome ma per conto degli stessi, contratti di finanziamento con istituti di credito esteri presso i quali sono depositate attività finanziarie a nome della società istante in forza di apposito mandato di amministrazione fiduciaria.
Mediante la sottoscrizione del contratto, l’istante ottiene, per conto dei propri fiducianti, una linea di credito revocabile, interamente garantita da un vincolo di pegno costituito sulle attività finanziarie depositate presso l’istituto estero a nome dell’interpellante per conto dei propri fiducianti.
Al riguardo, la società istante rappresenta che le attività finanziarie costituite in pegno sono oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre1997, n. 461.
La linea di credito stipulata dall’istante con l’istituto bancario è produttiva di un interesse debitore a tasso variabile che deve essere corrisposto dalla società istante per conto dei propri fiducianti in via posticipata alle scadenze pattuite.
Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che l’istituto di credito estero è privo di stabile organizzazione in Italia, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di finanziamento nonché l’eventuale documentazione da esibire ai fini della qualificazione reddituale dei predetti interessi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante è dell’avviso che gli interessi percepiti dall’istituto di credito estero costituiscano componenti di reddito d’impresa e, in considerazione dell’assenza di una stabile organizzazione in Italia, gli stessi sarebbero esclusi da imposizione per difetto di territorialità.
Di conseguenza, la società fiduciaria istante ritiene di non dover effettuare alcuna ritenuta a titolo di imposta sugli interessi erogati all’istituto di credito estero.
L’assenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta può essere comprovato dall’ottenimento di un certificato dell’istituto di credito che attesti sia l’assenza di stabile organizzazione in Italia che la qualificazione da parte del soggetto beneficiario degli interessi percepiti quali componenti del reddito d’impresa.
In subordine, nel caso in cui la soluzione prospettata non sia ritenuta corretta, e di conseguenza gli interessi in questione siano configurabili come redditi di capitale, l’istante ritiene di poter applicare la ritenuta sugli interessi con l’aliquota ridotta prevista dagli accordi internazionali.
A tal fine, la fiduciaria deve ottenere la compilazione degli specifici moduli previsti dalla normativa vigente ovvero il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la residenza del percipiente nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale, per i Paesi con i quali non esiste apposita modulistica.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato sulla base del principio di territorialità.
Infatti, ai sensi dell’articolo 153 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel presupposto che gli interessi corrisposti a fronte di finanziamenti sono qualificabili come redditi di capitale a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, è necessario quindi fare riferimento a quanto disposto, con riferimento ai percettori non residenti, dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico.
Quest’ultima disposizione considera prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
In sostanza, attraverso questa previsione, la “fonte italiana” di produzione del reddito determina l’imponibilità del provento in capo al soggetto non residente.
In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
L’articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede, infatti, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento (misura elevata al 20 per cento per effetto dell’unificazione delle aliquote di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento ai proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012) sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti. Tale ritenuta è applicata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale.
Peraltro, la tassazione di tali proventi è confermata anche dalla lettera della disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 26-bis del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, laddove è previsto che l’esenzione dalle imposte sui redditi ivi prevista per i non residenti non si applica agli interessi e gli altri proventi derivanti da prestiti di danaro.
Naturalmente, rimane in ogni caso ferma l’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni nella misura in cui siano previste aliquote di tassazione in misura inferiore a quelle stabilite dalla normativa italiana.
Nella fattispecie in esame, la società fiduciaria agisce come controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento erogato dall’istituto di credito estero sebbene essa agisca per conto dei proprio fiducianti. Pertanto, la società fiduciaria, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.
Peraltro, la società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali. A tal fine è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera attestante la residenza del soggetto percettore nonché la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Al riguardo, si fa rinvio a quanto già specificato dalla scrivente nella prassi finora emanata.
Per quanto concerne gli obblighi connessi al cosiddetto “monitoraggio fiscale” di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si fa presente che la società fiduciaria è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a euro 10.000 conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento (ivi inclusi i trasferimenti connessi ai relativi interessi).
Di converso i fiducianti, posto che il finanziamento ricevuto è incluso nell’ambito di un rapporto di amministrazione fiduciaria e tenuto conto che la società fiduciaria assume la qualifica di sostituto di imposta per i conseguenti flussi reddituali, non devono indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l’estero relativi all’operazione prospettata.
Si precisa, per completezza di informazione, che in ogni caso la fiduciaria è tenuta a segnalare i redditi corrisposti nonché la ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta e intermediari.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.