Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
INDICE
PREMESSA
1 REGIME FISCALE PREVIGENTE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE OFFERTE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.1 Imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi
1.2 Imposta sulle riserve matematiche
2 INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI SOSTITUZIONE TRIBUTARIA SUI REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI ASSICURATIVI
3 L'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
3.1 Provvista del contraente e segnalazione
3.2 Utilizzo del credito di imposta e delle eccedenze di imposta
3.3 Decorrenza
3.4 Opzione da parte della compagnia estera riferita al 2011
L'articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito, "decreto") ha apportato alcune modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
In particolare la norma in commento opera un intervento di armonizzazione del trattamento fiscale delle polizze di assicurazione italiane con quello previsto per le polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libert? di prestazione di servizi, ampliando l'obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d'imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.
1 REGIME FISCALE PREVIGENTE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE OFFERTE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E' opportuno ricordare che gi? con l'articolo 41-bis, introdotto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in sede di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ? stato attribuito alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi un regime fiscale analogo a quello previsto per le polizze stipulate da imprese di assicurazione residenti in Italia (cfr. circolare n. 62/E del 31 dicembre 2003).
1.1 Imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e gquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) corrisposti da parte di soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita1 nonché di capitalizzazione, sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6002, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la corresponsione di tali redditi sia effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia.
Con il regime di sostituzione tributaria la predetta imposta sostituiva pu? essere applicata, anziché dal contraente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dall'impresa di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente in Italia che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta. In tal modo, l'impresa estera o il rappresentante fiscale operando in qualit? di sostituto di imposta, evitano ai contraenti residenti in Italia di effettuare anche gli adempimenti previsti ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, come meglio precisato di seguito.
Si tratta, in ogni caso, di una opzione dell'impresa estera che, a decorrere da una specifica data, opera con riferimento a tutte le polizze in essere e per quelle stipulate in data successiva.
L'opzione deve essere comunicata al contraente e all'Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari che l'impresa ? obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate.
L'applicazione delle imposte da parte delle imprese di assicurazione estere comporta l'esonero dagli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (cosiddetto "monitoraggio fiscale") per le operazioni di trasferimento dall'estero delle relative somme (v. art. 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
Inoltre, non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 167 (modulo RW per l'indicazione della consistenza dell'investimento all'estero e dei relativi trasferimenti da, verso e sull'estero) qualora il contratto assicurativo sia concluso per il tramite di intermediari finanziari residenti di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legge e qualora sia ad essi conferito l'incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto.
- In particolare, ? previsto l'esonero dal monitoraggio fiscale per: le attivit? finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non ? stata esercitata l'opzione per l'applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualit? di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali.
In entrambe le ipotesi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio spetta a condizione che sia conferito all'intermediario residente l'incarico di riscossione di tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei proventi derivanti dalle polizze assicurative a contenuto finanziario, indipendentemente dalla modalit? con la quale avviene il conferimento di tale incarico all'intermediario. Come specificato nella risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011, l'incarico pu?, infatti, essere indifferentemente conferito dal contribuente che delega un intermediario residente all'incasso della prestazione assicurativa o direttamente dalla compagnia estera che attraverso una specifica clausola nell'ambito dell'accordo negoziale individua l'intermediario residente che ? delegato ad erogare le prestazioni al contribuente. L'esonero non dipende dall'esercizio della qualit? di sostituto d'imposta in capo all'intermediario essendo, invece, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all'Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attivit? finanziarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 nei casi in cui il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi.
In tal senso, sempre nell'ottica di tutela dell'attivit? di controllo, l'intermediario residente incaricato della riscossione dei flussi delle attivit? in esame deve comunicare i dati relativi al contribuente contraente la polizza estera nel caso in cui la delega ricevuta venga revocata o quando, alla scadenza della stessa, la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento. Tale comunicazione deve essere resa nell'ambito della dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770, quadro SO, codice R).
Si ricorda, infine, che nel caso in cui i redditi siano percepiti dal contribuente direttamente all'estero, ossia senza l'intervento di un sostituto d'imposta, il contribuente, oltre che compilare la dichiarazione dei redditi ai fini della autoliquidazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 18 del TUIR, ? tenuto anche agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.
1.2 Imposta sulle riserve matematiche Nel caso di esercizio dell'opzione, le imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi sono tenute, al pari delle imprese di assicurazione residenti, al versamento dell'imposta prevista dal comma 2-quinquies) dell'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209.
In particolare ? dovuta l'imposta sostitutiva dello 0,35 per cento3 sull'ammontare delle riserve matematiche dei rami vita4 relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.
Si ricorda che le imprese estere possono adempiere direttamente oppure nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.
In ogni caso occorre tener presente che l'obbligo del versamento della predetta imposta sulle riserve matematiche ? strettamente collegato alla possibilit? di scomputo della somma corrisposta a tale titolo in sede di versamento delle ritenute operate in relazione alle imposte dovute sui rendimenti assicurativi delle polizze stipulati con contraenti residenti in Italia.
Da ci? ne deriva che l'imposta dello 0,35 per cento ? dovuta esclusivamente da quelle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libert? di prestazione di servizi che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 26-ter, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, anche attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.
Il versamento dell'imposta ? effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi ed ? indicato nel modello di dichiarazione dei redditi delle imprese di assicurazione (modello Unico, quadro RQ, sez. XIV). Si ricorda che, in via generale, e salvo quanto si dir? pi? avanti trattando della decorrenza delle norme dell'articolo 68 del decreto, le imprese estere che esercitano l'opzione nel corso di un determinato periodo d'imposta devono assolvere l'imposta sulle riserve matematiche a partire dal medesimo anno con riferimento all'ammontare di tali riserve esistente alla fine del periodo stesso.
L'imposta versata determina la spettanza di un credito di imposta da utilizzare in sede di versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 in quanto si tratta di un anticipo delle predette ritenute e imposte sostitutive da applicare sui rendimenti delle polizze al momento dell'erogazione delle relative prestazioni.
E' possibile, naturalmente, che il meccanismo del credito d'imposta non consenta l'integrale recupero del prelievo operato sulle riserve matematiche ove detto prelievo sia superiore rispetto all'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.
In considerazione di tale possibilit?, il legislatore ha introdotto un ulteriore meccanismo di recupero che prevede la necessit? di verificare, in ciascun periodo d'imposta, la situazione realizzatasi nel quinto anno precedente.
Qualora in tale quinto anno precedente risulti un'eccedenza dell'imposta versata sulle riserve matematiche rispetto all'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dianzi indicate, detta eccedenza pu? essere utilizzata in compensazione dalle imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o ceduta a societ? ed enti appartenenti al gruppo con le modalit? previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2 INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI SOSTITUZIONE TRIBUTARIA SUI REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI ASSICURATIVI L'articolo 68, primo comma, del decreto legge n. 83 del 2012, introduce un nuovo periodo al terzo comma dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 che stabilisce un obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'articolo 23 del medesimo decreto attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
In sostanza, tale disposizione amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal citato articolo 26-ter sui capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attivit? di impresa) con le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, semprech? l'imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle predette compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.
I sostituti d'imposta (per lo pi?, banche e societ? fiduciarie) sono tenuti ad applicare la predetta imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa qualora intervengano nella loro riscossione in qualit? di intermediari ai quali ? stato affidato il relativo mandato o dal contribuente o dall'impresa estera, ovvero nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.
L'obbligo di sostituzione decorre dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo, l'intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione. A tal fine il contribuente deve fornire all'intermediario i dati necessari per il calcolo dell'imposta dovuta (importo dei premi versati, durata della polizza, data di stipula del contratto, composizione del patrimonio investito, ecc.) sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera.
Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione.
3 L'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI Il secondo comma dell'articolo 68 del decreto ha inserito nell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, che disciplina l'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, il comma 2-sexies, che prevede l'applicazione di tale imposta anche da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facolt? di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.
Tale disposizione prevede, a carico di tali soggetti (intermediari), l'obbligo di versamento dell'imposta nella misura dello 0,35 per cento, da commisurare al valore dei contratti di assicurazione.
Il presente obbligo si differenzia per le modalit? di calcolo dell'imposta da quanto previsto per le imprese di assicurazione italiane ed estere che, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva, devono invece applicare l'imposta stessa sull'ammontare delle riserve matematiche iscritte in bilancio relative ai rami vita. Nella nuova fattispecie introdotta dal legislatore la base imponibile dell'imposta ? costituita, infatti, dal valore del contratto assicurativo "intermediato" e, a tal fine, l'intermediario potr? fare riferimento alle comunicazioni obbligatoriamente rese dall'impresa estera ai sensi della normativa di settore.
Per la determinazione dell'imposta gli intermediari dovranno tenere conto del valore di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno, escludendo tuttavia le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell'imposta. Alla luce di quanto evidenziato, l'obbligo di sostituzione tributaria introdotto dall'articolo 68 del decreto comporta, pertanto, una gestione di tipo analitico di tali contratti a carico degli intermediari, anziché una gestione "per massa" come quella prevista per le compagnie assicurative estere (che esercitano l'opzione per operare come sostituto d'imposta) e italiane per le quali, invece, l'imposta sulle riserve matematiche rappresenta un'imposta propria.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, analogamente a quanto stabilito per il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche da parte delle compagnie di assicurazione. Gli intermediari devono indicare i dati complessivi dei versamenti effettuati in ogni periodo di imposta nel relativo modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770).
3.1 Provvista del contraente e segnalazione Come gi? accennato, l'imposta sul valore delle polizze ? versata dall'intermediario del quale il contraente si avvale per la riscossione dei redditi derivanti dalle polizze assicurative estere, previa fornitura della provvista da parte di quest'ultimo.
Qualora gli intermediari non ricevano la provvista per poter effettuare il suddetto versamento essi sono tenuti a segnalare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei contraenti nei cui confronti non ? stata applicata l'imposta.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013).
Nei confronti dei contribuenti segnalati all'Agenzia delle Entrate l'imposta ? riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso l'iscrizione a ruolo riguarda, oltre all'imposta e ai relativi interessi (che decorrono dalla data di scadenza per il versamento da parte dell'intermediario), anche la sanzione.
Ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, richiamato dal comma 2-sexies del medesimo articolo 1, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso operano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Pertanto, la sanzione si applica, secondo le modalit? previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, per la fattispecie di omesso versamento, nella misura del 30 per cento.
Si ricorda che, qualora la riscossione dell'imposta avvenga nei confronti degli eredi, la sanzione non si applica, in base al principio dell'intrasmissibilit? della stessa, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in cui l'intermediario, pur disponendo della provvista, non effettui in tutto o in parte il versamento ovvero lo effettui oltre il termine previsto, per le relative sanzioni si applicano le disposizioni relative alle omissioni in materia di imposte sui redditi di cui al citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e per il cosiddetto "ravvedimento operoso" si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3.2 Utilizzo del credito di imposta e delle eccedenze di imposta Il nuovo comma 2-sexies dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, nel richiamare il comma 2 del medesimo articolo, individua le modalit? di utilizzo delle somme versate dagli intermediari. Detto versamento costituisce, infatti, un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 al momento dell'erogazione della prestazione.
Tuttavia, poiché l'imposta si applica assumendo come base imponibile il valore della polizza, che ? indipendente dal rendimento maturato e, quindi, dall'imposta maturata, si potr? verificare che l'imposta complessivamente anticipata dal contraente (anche a seguito di versamento tramite ruolo) sia eccedente rispetto a quella dovuta sui redditi di capitale liquidati alla scadenza della polizza.
Analoga situazione si riscontra anche nell'ipotesi di liquidazione della polizza in perdita o a causa dell'evento morte dell'assicurato (le prestazioni erogate ai beneficiari sono infatti esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
Al verificarsi di tali circostanze l'intermediario, operando nella qualit? di sostituto d'imposta, restituisce al contraente l'eccedenza di imposte versate annualmente; detta eccedenza potr? essere recuperata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti successivi delle ritenute e imposte sostitutive di analoga natura dovute nello stesso periodo di imposta.
L'eventuale eccedenza di credito non recuperato con tale modalit? pu? essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Laddove il contraente affidi l'incarico della riscossione dei redditi ad un intermediario diverso da quello che ha precedentemente versato l'imposta annua sul valore della polizza, quest'ultimo ? tenuto a certificare le somme ricevute al fine di consentire al contraente di utilizzarle a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta al momento della prestazione. Sar? cura del nuovo intermediario restituire al contraente l'eventuale eccedenza di imposte versate che non possono essere in tal modo recuperate.
Analoga certificazione dovr? essere rilasciata dall'intermediario al contraente nel caso in cui, successivamente al versamento dell'imposta in esame, la compagnia di assicurazione eserciti l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso, in sede di erogazione della prestazione assicurativa, la compagnia dovr? preliminarmente scomputare dall'imposta dovuta (ad es. 100) gli importi versati dall'intermediario (ad es. 80) e trattenere poi l'eccedenza (20), utilizzando il proprio credito che deriva dal versamento dell'imposta sulle riserve.
Nel caso in cui l'imposta versata dall'intermediario risulti eccedente rispetto a quella dovuta, la restituzione al contraente dell'eccedenza da parte della compagnia estera comporter? l'attribuzione di un credito di imposta in capo alla stessa, da utilizzare secondo le regole gi? illustrate dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002.
Infine, nell'ipotesi in cui l'intermediario abbia applicato l'imposta sul valore della polizza e, successivamente, il contraente provveda a farsi liquidare la prestazione direttamente all'estero dalla compagnia di assicurazione estera, detto contraente deve autoliquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi, scomputando il credito di imposta certificato dall'intermediario.
Il terzo comma dell'articolo 68 del decreto prevede che gli intermediari sono tenuti al versamento dell'imposta sul valore delle polizze a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2011. La disposizione si applica in deroga al principio di irretroattivit? delle norme tributarie recato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per tale periodo di imposta il versamento deve essere effettuato, entro il termine del 16 novembre 2012.
Al riguardo, gli intermediari sono tenuti ad applicare l'imposta sul valore della polizza con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011, in quanto tale prelievo, al pari dell'imposta sulle riserve matematiche, ? strettamente correlato all'obbligo di effettuazione delle ritenute e imposte sostitutive sui rendimenti finanziari che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
Gli intermediari, inoltre, non devono applicare l'imposta in discorso relativamente alle polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.
3.4 Opzione da parte della compagnia estera riferita al 2011 Come gi? accennato, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte delle compagnie di assicurazione operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria attraverso il modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari riferito al periodo di imposta per il quale si intende esercitare l'opzione.
Per il periodo di imposta 2011 tale opzione ? stata comunicata con il modello 770/2012, il cui termine di presentazione ? scaduto il 20 settembre 2012.
Quanto al versamento relativo alle riserve esistenti alla data del 31 dicembre 2011 - versamento dovuto in conseguenza dell'esercizio dell'opzione per gli adempimenti da sostituto d'imposta da parte della compagnia a partire dal periodo d'imposta 2011 ? lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta. Tale termine era dunque gi? decorso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (12 agosto 2012).
D'altro canto il mancato esercizio della predetta opzione per il 2011 da parte delle compagnie estere comporta l'obbligo di applicare e versare l'imposta sul valore delle polizze da parte degli intermediari, previa provvista del contraente, con effetto retroattivo al periodo di imposta in corso al 1? gennaio 2011, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 del decreto.
Per tale periodo di imposta, come gi? detto, il versamento deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2012.
In tale quadro, dovendo tener conto del termine fissato dalla nuova normativa per gli adempimenti degli intermediari e considerando la data di entrata in vigore della nuova disciplina, si ritiene che, qualora la compagnia di assicurazione estera intenda sollevare il contraente dall'onere della provvista, la stessa dovr? effettuare entro il predetto termine il versamento dell'imposta annua dello 0,35 per cento sulle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2011 relative alle polizze stipulate da contraenti residenti.
Tale "comportamento concludente" sar? inteso, limitatamente all'imposta dello 0,35 per cento, come manifestazione dell'opzione in esame con effetto per il periodo di imposta 2011, e non dar? luogo all'applicazione delle sanzioni per il tardivo versamento.
Verificatasi questa ipotesi, la compagnia avr? cura di comunicare al contraente e/o all'intermediario l'avvenuto esercizio dell'opzione tramite il versamento, nonché di indicare l'opzione nel modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari relativo all'anno 2012 (mod. 770/2013).
Si precisa che il versamento dell'imposta da parte della compagnia avviene secondo le modalit? previste dal comma 2-quinquies) dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, con riferimento al valore delle riserve matematiche iscritte in bilancio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2011. I dati relativi all'imposta dovuta sono indicati nel modello di dichiarazione dei redditi delle societ? di assicurazione estere. Nella fattispecie appena evidenziata, la sostituzione tributaria della compagnia estera ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 opera per i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che saranno erogati a partire dalla data del versamento dell'imposta sulle riserve matematiche.
Conseguentemente il contraente ? esonerato dagli adempimenti relativi alle polizze assicurative in esame con riferimento agli obblighi di versamento e di dichiarazione, anche ai fini del monitoraggio fiscale.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
1: Si tratta dei rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidit? permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di capitalizzazione.
2: L'aliquota dell'imposta sostitutiva, inizialmente prevista nella misura del 12,50 per cento, ? attualmente pari al 20 per cento a seguito della unificazione delle aliquote delle rendite finanziarie disposta dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando la deroga contenuta nel comma 23 del medesimo articolo 2 in presenza di obbligazioni e titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e il regime transitorio stabilito dal comma 27 per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011 (cfr. sull'argomento la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).
3: Si fa presente che l'articolo 12, comma 27, del disegno di legge recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit? 2013)" presentato il 16 ottobre 2012 alla Camera dei deputati, ha previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 l'imposta ? dovuta con l'aliquota dello 0,50 per cento. L'aumento dell'aliquota si applica ai versamenti dell'imposta da effettuare nel 2013 relativamente alle riserve tecniche esistenti alla data del 31 dicembre 2012. A decorrere dal periodo di imposta successivo, l'aliquota ? ridotta allo 0,45 per cento.
4: Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio morte o di invalidit? permanente da qualsiasi causa ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .