Sisma maggio 2012 ? Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all?articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 ?Chiarimenti
Con la circolare n. 45/E del 26 novembre 2012, ? stata fornita risposta ai quesiti in merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa del finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori introdotto dall?articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente.
L?articolo 11, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che, in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1? giugno 2012, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali regionali e comunali gi? operate ovvero che non hanno adempiuto all?effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le relative ritenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Il successivo comma 6, stabilisce che sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1? giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2012, n. 122.
Il comma 7, stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1? dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla propria attivit?, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
L?articolo 1, del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194, dopo aver chiarito che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 gi? rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento
di cui al comma 7 dell'articolo 11 pu? essere altres? chiesto:
a) dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attivit? agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al
comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1? dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unit? immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al
30 giugno 2013.
La descritta normativa disegna un sistema unitario volto a favorire l?uscita dall?emergenza per tutti i soggetti che hanno subito danni, come definiti dai provvedimenti menzionati, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, l?articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, stabilisce una gradualit? del prelievo delle somme oggetto di regolarizzazione relative al periodo dal 20 maggio al 30 novembre 2012, allorquando dispone che i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Inoltre, l?articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194, stabilisce, sempre in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, la possibilit? di accedere al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30
giugno 2013. Al riguardo, si ritiene che nell?ambito dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 si debbano comprendere tutti i tributi in scadenza nel periodo indicato, comprese le ritenute la cui regolarizzazione ? prevista entro il 16 dicembre 2012. Infatti, nel complessivo quadro di un?interpretazione logico-sistematica, fermi restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, sembrerebbe incoerente prevedere un sistema di finanziamento rivolto a tutte le somme dovute da un soggetto (tributi, contributi,
premi) e, contestualmente, impedirne l?accesso limitatamente alle ritenute, perdipi? in presenza di una espressa previsione in favore della rateizzazione per i lavoratori dipendenti prevista dall?articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2012.
Al fine di assicurare i livelli di assistenza e di semplificazione normalmente previsti nei riguardi dei dipendenti, l?articolo 11, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 174 del 2012, come integrato dal decreto-legge n. 194 del 2012, nel prevedere la possibilit? di accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi e premi da parte degli esercenti attivit? di impresa di lavoro autonomo e di attivit? agricole ha inteso considerare detti soggetti anche quali sostituti d?imposta comprendendo, quindi, nel novero delle somme
finanziabili anche le ritenute. Pertanto, si ritiene che i titolari di reddito di lavoro dipendente, qualora ne ricorrano i requisiti previsti, possono accedere al finanziamento agevolato per il tramite del datore di lavoro. Le medesime modalit? possono essere adottate anche dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se sono previste erogazioni periodiche.
A tal fine, il dipendente deve formulare una specifica richiesta al datore di lavoro fermo restando che quest? ultimo pu? scegliere di aderire o meno. In caso di adesione alla richiesta, il sostituto d?imposta potr? accedere al finanziamento anche per la regolarizzazione delle ritenute, procedendo al recupero nei confronti del dipendente delle somme a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento
del finanziamento previsto dall?articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012.
Qualora, invece, il sostituto non intenda aderire alla richiesta ovvero non abbia i requisiti per fruire del finanziamento agevolato, dovr? darne comunicazione al dipendente il quale potr? provvedere ai versamenti delle imposte nei termini previsti dal decreto-legge n. 174 del 2012, accedendo direttamente al finanziamento agevolato, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2012. In tal caso, il sostituto d?imposta dovr? certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate.
Resta fermo quanto disposto dall?articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto delle retribuzioni nelle ipotesi in cui il dipendente non effettui alcuna richiesta al sostituto d?imposta e non intende richiedere direttamente il finanziamento agevolato. Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sar? data indicazione nel modello
CUD e nel modello 770.