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Decreto direttoriale 20 dicembre 2006
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Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 20 dicembre 2006
GU 302 del 30/12/2006IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
(Visto...)
Emana
il seguente decreto:Art. 1. - Periodicità, presentazione e contenuto degli elenchi
1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «200.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «250.000,00 euro;»;
2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in caso di superamento della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata;»;
3) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.»;
b) all'art. 3, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «150.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «180.000,00 euro;»;
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.»;
c) all'art. 4, comma 5, lettere a) e b), le parole «euro 10.000.000,00;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000.000,00;»;
d) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Impianti industriali). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.»;
e) all'art. 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.».Art. 2. - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto.Art. 3. - Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
vedere allegato a pag. 14 della G.U.