1.1. Il credito d?imposta di cui al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 11 gennaio 2013, utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso, ? recuperato dalla banca anche mediante cessione del credito ai sensi dell?articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.
2.1. Il soggetto finanziatore comunica all?Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l?ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l?importo delle singole rate, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato e approvate con il presente provvedimento.
2.2. I dati di cui al punto 2.1. sono inviati entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare.
Con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate dell?11 gennaio 2013 sono state individuate le modalit? di fruizione del credito d?imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell?articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il predetto articolo 3-bis prevede che i contributi di cui all?articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalit? del finanziamento agevolato, e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d?imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all?importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Secondo quanto disposto dal citato provvedimento del 11 gennaio 2013, il credito d?imposta ? utilizzato in compensazione dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. La banca recupera l?importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l?istituto della compensazione di cui all?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall?articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La compensazione ? esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
Al fine di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al sistema di interventi volti a favorire la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto di maggio 2012, agevolando il tempestivo recupero del credito, con il presente provvedimento si prevede la possibilit? per la banca di recuperare l?importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all?articolo 1260 del codice civile, ferma restando l?indicazione dell?operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Il credito in esame differisce sia dai crediti d?imposta per il rimborso di quanto indebitamente versato, sia dai crediti d?imposta in senso stretto (quest?ultimi riconosciuti ex lege in favore dei contribuenti per finalit? agevolative). Ci? in quanto il diritto di credito delle banche non discende da misure agevolative a favore dei soggetti finanziatori stessi, bens? a favore dei contribuenti quale contributo alla ricostruzione.
Inoltre, con il presente provvedimento sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all?Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell?ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell?importo delle singole rate.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalit? di avvio delle agenzie fiscali e l?istituzione del ruolo provvisorio del personale dell?Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Ministro dell?economia e delle finanze del 1? giugno 2012, concernente sospensione, ai sensi dell?articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l?adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del6 giugno 2012;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell?Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ALLEGATO: Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei Finanziamenti eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ai sensi dell?articolo 3-bis, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con Modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135