IL DIRETTORE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni 1.1 In attuazione dell?articolo 4 del Regolamento di amministrazione, come modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27 dicembre 2012, nei confronti dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi indicati nell?articolo 27, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, individuati sulla base dei criteri definiti con il provvedimento del Direttore dell?Agenzia di cui al predetto articolo 4, le attivit? di controllo sostanziale, di liquidazione e di gestione dei rimborsi dell?imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono attribuiti agli uffici delle strutture regionali di vertice che gi? svolgono, nei confronti dei medesimi contribuenti, le attivit? di cui ai commi 13 e 14 del citato articolo 27.
1.2 Nei confronti dei contribuenti diversi da quelli di cui al punto 1.1, le attivit? di controllo sostanziale con riferimento all?imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono attribuite agli uffici Controlli delle Direzioni provinciali; le attivit? di liquidazione e di gestione dei rimborsi in relazione alla medesima imposta restano di competenza degli uffici territoriali.
1.3 Le attivit? di cui ai punti 1.1 e 1.2 relative all?imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi, di cui all?articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono attribuite all?ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.
2. Decorrenza e pubblicazione
2.1 Le disposizioni del presente atto hanno effetto a decorrere dal 1? gennaio 2013, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora in corso i termini di cui agli articoli 29 e 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le disposizioni del punto 1.3, relativamente alle attivit? di liquidazione e di gestione dei rimborsi, hanno
effetto dalla medesima data con riferimento ai periodi d?imposta decorrenti dal 1? luglio 2010.
2.2 Il presente atto sar? pubblicato sul sito Internet dell?Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il presente atto rivede le competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni, disciplinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Originariamente la competenza a liquidare l?imposta e a curare le attivit? di accertamento e controllo era dell?ufficio del registro; successivamente ? stata affidata agli uffici locali e, da ultimo, agli uffici territoriali delle Direzioni provinciali, ai sensi del punto 2 dell?atto del Direttore dell?Agenzia n. 191630 del 24 dicembre 2008. Il presente atto rivede tale ultima previsione, al fine di garantire una maggiore efficacia dell?attivit? di controllo nella specifica materia.
L?art. 1, comma 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, d? la possibilit? di individuare con il Regolamento di amministrazione gli uffici competenti a svolgere le attivit? di controllo e di accertamento, ispirandosi anche al principio secondo il quale l?individuazione dei livelli di responsabilit? relativi all?adozione degli atti di accertamento deve essere operata sulla base della rilevanza e complessit? degli stessi; sulla base di tale norma la delibera del Comitato di gestione n. 55 del 31 ottobre 2008, successivamente integrata con delibera n. 5 del 13 febbraio 2009, ha modificato l?art. 4 del Regolamento di amministrazione, prevedendo che dal 2009 la competenza a gestire il rapporto tributario con i c.d. "grandi contribuenti? (sono tali i soggetti con volume d?affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro) venisse attribuita alle Direzioni regionali.
Tale previsione riguarda le imposte dirette e l?IVA. Con delibera n. 57 del 27 dicembre 2012 ? stato integrato l?art. 4 del Regolamento di amministrazione, estendendo la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei "grandi contribuenti? all?imposta sulle assicurazioni, al fine di consentire una pi? efficace gestione della posizione complessiva dei soggetti in questione.
Il presente atto attua questa previsione e allo stesso tempo stabilisce che nei confronti degli altri contribuenti la competenza sulle attivit? di controllo sostanziale passi dagli uffici territoriali all?ufficio controlli (gli uffici territoriali continuano invece a curare la liquidazione delle dichiarazioni e la gestione dei rimborsi).
I criteri di attribuzione delle competenze indicati nel presente atto si applicano anche al contraente, domiciliato o avente sede in Italia, che ai sensi dell?articolo 11 della n. 1216/1961, ? obbligato a presentare la dichiarazione per assicurazioni stipulate con assicuratori esteri.
Inoltre, in virt? del rinvio alla predetta legge n. 1216/1961 operato dalle relative discipline di riferimento, le disposizioni del presente atto si riferiscono anche al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilit? civile diversi, auto rischi diversi e furto (articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44).
Da ultimo vengono disciplinate le attivit? relative all?imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese non residenti che operano in libera prestazione di servizi di cui all?articolo 4-bis della legge n. 1216/1961: detto articolo fa riferimento al "competente ufficio dell?Agenzia delle entrate di Roma?, che nel presente atto, in ragione della rilevanza e complessit? delle attivit? sui predetti soggetti, viene individuato nell?ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio. La nuova ripartizione di competenza decorre dal 1? gennaio 2013, con riferimento alle annualit? per le quali i termini di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 1216/1961 sono ancora in corso, ad eccezione delle attivit? di liquidazione e di gestione dei rimborsi relative
all?imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese non residenti che operano in
libera prestazione di servizi, che hanno efficacia dalla medesima data, ma con riferimento ai
periodi d?imposta decorrenti dal 1? luglio 2010.
La gestione del conseguente contenzioso resta demandata, secondo la regola generale, agli
uffici Legali deputati a curare il contenzioso delle strutture che emanano gli atti impugnati.
a) Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell?Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Organizzazione interna dell?Agenzia delle Entrate
Art. 1, comma 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che d? la possibilit? di individuare con il Regolamento di amministrazione gli uffici competenti a svolgere le attivit? di controllo e di accertamento
Art. 27, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che rinvia al Regolamento di amministrazione l?individuazione delle strutture competenti a gestire i c.d. "grandi contribuenti?
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle entrate (art. 4 e 5), nella versione da ultimo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27 dicembre 2012
Atto del Direttore dell?Agenzia n. 54291 del 6 aprile 2009, con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione del volume d?affari, ricavi o compensi sulla base dei quali individuare i c.d. "grandi contribuenti?
Atto del Direttore dell?Agenzia n. 191630 del 24 dicembre 2008, recante la ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l?ufficio controlli delle direzioni provinciali
c) Imposta sulle assicurazioni
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)
Art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidariet? per le vittime delle richieste estorsive)