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Circolare INPS n. 18 del 05.02.2013
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Scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA
Sommario:Istruzioni operative per lo scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA;
-Cancellazione del codice
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2012, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 10 gennaio 2013, ? stato sciolto l?Istituto di patronato e assistenza sociale "INFORMAFAMIGLIA?, promosso dalla Federazione Nazionale Casalinghe-Federcasalinghe, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2006.
Per quanto sopra, il codice 30, corrispondente al citato Patronato, non ? pi? acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere alla verifica dell?attivit? espletata dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche dell?Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la rilevazione dell?attivit? del disciolto Patronato.
Il Patronato INFORMAFAMIGLIA, ai sensi dell?art. 15 del D.M 10 ottobre 2008 , n. 193, ha l?obbligo di dare comunicazione dell?avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l?estero, alle autorit? diplomatiche e consolari. Dovr? altres? restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
Le strutture territoriali dell?Istituto avranno cura di cancellare il codice del Patronato INFORMAFAMIGLIA in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, di notificare al domicilio dell?assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.
Gli operatori del Patronato INFORMAFAMIGLIA non potranno pi? svolgere attivit? di patrocinio presso gli uffici dell?Istituto a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato avente i requisiti di cui all?art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.