1.1. I sostituti d?imposta trasmettono, esclusivamente con modalit? telematiche entro il 31 marzo, il modello di comunicazione di cui al punto 2.1. per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, trasmesso dall?Agenzia delle entrate ai sensi dell?articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. I sostituti d?imposta appartenenti a un gruppo societario, come indicato nell?articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono indicare la sede telematica di una societ? appartenente allo stesso gruppo.
1.2. I sostituti d?imposta effettuano la trasmissione telematica del modello di comunicazione di cui al punto 2.1. anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all?articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
1.3. I sostituti d?imposta che hanno gi? ricevuto, a partire dall?anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall?Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati gi? forniti, non devono inviare il modello di comunicazione.
2. Approvazione, reperibilit? ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall?Agenzia delle entrate
2.1. E? approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall?Agenzia delle entrate?, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 2.1. ? reso disponibile gratuitamente dall?Agenzia delle entrate in formato elettronico e pu? essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet ww.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell?Allegato 3 al presente provvedimento.
2.3. Il medesimo modello pu? essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all?Allegato 3 al presente provvedimento e rechi l?indirizzo del sito dal quale ? stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3. Casi particolari
3.1. Le modalit? indicate nei precedenti punti non si applicano nei confronti dell?INPS e dei sostituti d?imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell?economia e delle finanze.
3.2. Il sostituto d?imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non ? tenuto all?effettuazione delle operazioni di conguaglio restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall?Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell?articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, modificato dall?articolo 5 del decreto 7 maggio 2007, n. 63, che prevede modalit? telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti e sostituti di imposta, attraverso i servizi dell?Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d?imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.
Nel provvedimento sono individuate le modalit? di attuazione del flusso telematico che assicura la corretta e tempestiva comunicazione dei dati tra i soggetti interessati e permette il monitoraggio delle eventuali criticit? emergenti, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio.
Sono esclusi alcuni particolari sostituti d?imposta che gi? ricevono i modelli 730-4 in via telematica mediante l?utilizzo di propri sistemi.
Sulla base delle predette disposizioni, i Caf e i professionisti abilitati comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) all?Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d?imposta o a loro incaricati. Resta fermo che, ai sensi dell?articolo 16, comma 4-bis, del citato decreto n. 164 del 1999, l?Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilit? a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l?assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d?imposta.
Il provvedimento in esame approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall?Agenzia delle entrate?, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Il modello approvato ? inviato entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente con modalit? telematica, direttamente dal sostituto d?imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell?Agenzia delle entrate.
Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell?organizzazione del Governo, a norma dell?articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell?Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalit? di avvio delle agenzie fiscali e l?istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell?Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell?imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalit? tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell?11 giugno 1999, recante norme per l?assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d?imposta e dai professionisti ai sensi dell?articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005.
La pubblicazione del presente provvedimento verr? effettuata sul sito internet dell?Agenzia delle entrate, ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.