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Circolare INPS n. 37 del 14.03.2013
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Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 "Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennit? di disoccupazione ASpI e mini?ASpI?. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilit? 2013). Istruzioni contabili.
Sommario:Premessa
1. Durata della prestazione indennit? di disoccupazione ASpI
2. Durata della prestazione indennit? di disoccupazione mini-ASpI
3. Sospensione della prestazione indennit? di disoccupazione mini-ASpI
4. Applicabilit? delle norme in materia di indennit? di disoccupazione ordinaria non agricola.
5. Istruzioni contabili
Premessa.
L?art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora legge di stabilit?), ha apportato, tra l?altro, modifiche e integrazioni all?articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennit? di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
Si rende necessario, pertanto, precisare ed integrare le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 come di seguito illustrato.
1. Durata della prestazione indennit? di disoccupazione ASpI
La legge di stabilit? modifica l?art. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell?indennit? di disoccupazione ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Inoltre la novella legislativa precisa l?ambito temporale entro cui va verificato l?eventuale periodo di indennit? gi? fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti l?inciso ?nel medesimo periodo? ? sostituito da "negli ultimi dodici mesi? e l?inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ?nel medesimo periodo? ? sostituito da "negli ultimi diciotto mesi?.
Alla luce delle modifiche di cui sopra il punto 2.5 della richiamata circolare deve essere cos? precisato:
a) per i lavoratori di et? inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennit? viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennit? gi? eventualmente fruiti sia a titolo di indennit? di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori di et? pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennit? ? corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennit? gi? eventualmente fruiti sia a titolo di indennit? di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Durata della prestazione indennit? di disoccupazione mini-ASpI
La legge di stabilit?, modificando l?art. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell?indennit? di disoccupazione mini-ASpI l? dove all?art. 2, comma 21, l?inciso "detratti i periodi di indennit? eventualmente fruiti nel periodo? ? sostituito da "ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gi? dato luogo ad erogazione della prestazione''.
Pertanto relativamente al punto 3.2, primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l'indennit? ? corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla met? delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno gi? dato luogo ad erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennit? mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennit? mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennit?. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell?ultimo rapporto di lavoro.
3. Sospensione della prestazione indennit? di disoccupazione mini-ASpI
Inoltre, la legge di stabilit? modifica l?art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull?indennit? di disoccupazione ASpI applicabili anche all?indennit? mini-ASpI. In particolare, per l?indennit? mini-ASpI ? stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell?indennit? in godimento .
Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennit? mini-ASpI, l?indennit? ? sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall?art. 2, comma 23, della legge di riforma.
Si confermano pertanto le disposizioni contenute nel punto 3.3 della pi? volte richiamata circolare.
4. Applicabilit? delle norme in materia di indennit? di disoccupazione ordinaria non agricola.
Infine la legge di stabilit? inserisce all?art. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale prevede che alle prestazioni collegate all?Assicurazione Sociale per l?Impiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme gi? operanti in materia di indennit? di disoccupazione ordinaria non agricola.
Si confermano, pertanto, le disposizioni contenute nel punto 9 della circolare n. 142 del 2012.
5. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare, nel sistema contabile dell?Istituto, gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, ? stata istituita, a decorrere dall?esercizio 2013, nell?ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica evidenza contabile:
PTA ? Gestione dei trattamenti dell?Assicurazione sociale per l?impiego, di cui all?art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata ASpI, la cui disciplina ? contenuta nel paragrafo 2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l?indennit? riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-ASpI, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennit? ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell?abrogazione dell?art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall?art. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento.
L?onere per il pagamento delle nuove prestazioni ? posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovr? essere rilevato nell?ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
Per la rilevazione contabile dell?onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:
PTA30100 ? Indennit? di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all?art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;
PTA30101 ? Indennit? di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all?art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;
GAU30179 ? Indennit? di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all?art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);
GAU30180 ? Indennit? di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all?art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).
Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni ASpI e mini-ASpI ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).
La liquidazione delle nuove indennit? ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, ? disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione gi? in uso.
Per l?acquisizione nella contabilit? di ciascuna Sede interessata dei biglietti contabili per il pagamento delle nuove indennit?, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 121 del 4 dicembre 2009, relative all?accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nell?ambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio gi? in uso, ai quali ? stata opportunamente adeguata la denominazione:
"3037? ? Indennit? DS, ASpI e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli ? PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
"3078? ? Somme non riscosse dai beneficiari ? Ds, ASpI e mini-ASpI ? GIAS.
La rilevazione di eventuali recuperi delle indennit? di che trattasi e del relativo credito, deve avvenire ai seguenti conti:
PTA24130 ? Entrate varie ? recuperi e reintroiti dell?indennit? di disoccupazione ASpI, di cui all?art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;
PTA24131 ? Entrate varie ? recuperi e reintroiti dell?indennit? di disoccupazione mini-ASpI, di cui all?art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;
PTR00030 ? Prestazioni da recuperare
per i recuperi nell?ambito della nuova gestione;
ovvero ai conti:
GAU24179 ? Entrate varie ? recuperi e reintroiti dell?indennit? di disoccupazione ASpI, di cui all?art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;
GAU24180 ? Entrate varie ? recuperi e reintroiti dell?indennit? di disoccupazione mini-ASpI, di cui all?art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;
GAU00030 ? Prestazioni da recuperare
per i recuperi in ambito GIAS.
Qualora al termine dell?esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate ai conti GAU00030 e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero crediti per prestazioni?, opportunamente aggiornata.
A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio gi? in uso, ridenominati:
"1040? ? Indebiti relativi a DS, ASpi e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli ? PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
"1097? ? Indebiti DS ordinaria, ASpI e mini-ASpI? GIAS.
Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nell?ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili.
Si precisa che, per la rilevazione contabile dell?indennit? di disoccupazione "mini-ASpi 2012? (cfr. msg n. 20774 del 17 dicembre 2012), vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per l?ottenimento della precedente indennit? di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dell?art. 2, comma 24 della legge di riforma, che ha stabilito l?assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennit? mini-ASpi, si utilizzeranno gli stessi conti in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-ASpI a regime.
Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno distintamente i recuperi di tali somme, effettuati in occasione della riliquidazione della prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:
PTA52100 - per il recupero dell?indennit? di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30100);
PTA52101 - per il recupero dell?indennit? di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30101);
GAU52179 - per il recupero dell?indennit? di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30179);
GAU52180 - per il recupero dell?indennit? di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30180).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
- qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione (es: riliquidazione dell?indennit? di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione provvisoria effettuata sempre a tale titolo), il recupero della somma gi? erogata deve essere imputato ai conti PTA52/?, GAU52/?, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale ? avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata (es: riliquidazione dell?indennit? di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione dell?indennit? mini-ASpI, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per l?indennit? ordinaria, ovvero riliquidazione dell?indennit? mini-ASpI, nel caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-ASpI 2012 successiva ad una domanda mini-ASpI), ? necessaria la seguente distinzione:
se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale ? stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest?ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180;
viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell?esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.
Per l?imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si fa riferimento ai conti gi? istituiti nell?ambito della gestione PTD ? Gestione dei trattamenti di famiglia.
Nell?allegato n. 1 si riporta l?elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.