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Circolare INPS n. 73 del 03.05.2013
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Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012. Sgravio contributivo per l?incentivazione della contrattazione di secondo livello per l?anno 2012.
Sommario:Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l?anno 2012; criteri di ammissione al beneficio. L?apertura della procedura per l?invio delle domande sar? comunicata con separato messaggio.
Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, tra i numerosi ambiti di operativit?, ? intervenuta anche sulla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
In particolare, l?articolo 4, comma 28, modificando l?originario testo della norma, a far tempo dal 2012, ha provveduto a:
- stabilizzare l?incentivo;
- mantenere, ai fini della sua operativit?, i criteri e le modalit? previsti dall?articolo 1, commi 67 e 68 (primo periodo) della legge 247/2007;
- razionalizzare il plafond a disposizione (650 milioni), attraverso una pi? puntuale allocazione delle risorse.
Va osservato che, con riferimento all?anno 2012, sulla materia sono - altres? -intervenuti sia la legge n. 183/2011 (Legge di stabilit? 2012) che, pi? recentemente, il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012.
In particolare, l?articolo 22, c, 6, della legge di stabilit? 2012, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e per sostenere la contrattazione collettiva di prossimit?, ha previsto che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138 (L. 148/2011).
Conseguentemente, il beneficio riferito all?anno 2012 pu? trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
In attuazione della previsione contenuta nella citata legge di riforma del mercato del lavoro, ?, quindi, intervenuto il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 [1](allegato n. 1), che ha dettato le regole per la pratica fruizione dell?incentivo.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalit? che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell?anno 2012.
1. Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l?incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2012 (650 milioni di euro).
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell?intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all?altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per l?anno 2012, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Il provvedimento ministeriale prevede che ? in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell?articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell?articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il quale ? possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale?.
A tale riguardo, si richiama quanto gi? precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti [2].
4. Misura dello sgravio.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo cos? articolato:
? entro il limite massimo di 25 punti dell?aliquota a carico del datore di lavoro [3], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
? totale sulla quota del lavoratore [4].
5. Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
? essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove gi? non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale [5];
? prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivit?, qualit?, redditivit?, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivit? aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Come pu? evincersi dall?impianto legislativo, per l?accesso al beneficio é ancora vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in assenza, non sar? possibile l?ammissione allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell?accesso allo sgravio, dovr? farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall?impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell?incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall?articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarit? contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l?eventuale responsabilit? penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
6. Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale ? demandata all?ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell?anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall?articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Modalit? di richiesta dello sgravio.
Le modalit? di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.
Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati [6] - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all?INPS, anche per i lavoratori iscritti all?INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere i dati sottoelencati; per le aziende agricole la matricola ? rappresentata dal codice azienda:
a) i dati identificativi dell?azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
d) l?indicazione dell?Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici [7];
e) ogni altra indicazione che potr? essere richiesta dall'Istituto.
La procedura provveder? ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
In previsione del rilascio sul sito internet dell?Istituto www.inps.it della procedura per l?invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, con apposito messaggio, verr? portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sar? possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terr? conto delle previsioni di cui all?articolo 3 del Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura render? possibile l?utilizzo dei dati gi? presenti nei flussi UniEmens.
8. Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l?ammissione al beneficio riguarder? tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall?Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalit?.
A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l?invio delle istanze, si provveder? all?ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell?ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l?Istituto provveder? alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1.
Tale eventuale ridefinizione delle somme sar? comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all?incentivo.
Come gi? precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell?Istituto, del possesso dei requisiti di regolarit? contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello ? consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalit? di accesso al servizio on-line.
[1] Il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 ? stato pubblicato nella GU n.79 del 4-4-2013 ed ? entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[2] Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012.
[3] La riduzione di 25 punti dell?aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall?Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2012 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
[4] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sar? pari al 9,19% per la generalit? delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota ? pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l?anno 2012 € 44.204,00 che, rapportato a dodici mesi, ? pari a € 3.684,00).
[5] Il DM ? entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4/4/2013). Atteso che il 30? giorno successivo cade di sabato, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (luned? 6 maggio 2013)
[6] Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
[7] Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI ovvero gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS) e di contribuzioni minori dovute all?INPS, devono essere trasmesse due distinte domande.
Allegato N.1
Allegato n .1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2012
Determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (13A02856) (GU n.79 del 4-4-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;
Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivit?, qualit? e altri elementi di competitivit? assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalit? di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
Visto l'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di produttivit?, qualit?, redditivit?, innovazione, efficienza organizzativa e collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivit? aziendale, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivit? di prossimit?, lo sgravio contributivo di cui al predetto art. 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche anche alle intese di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ? riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro ? concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gi? presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;
Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;
Visto il ?Protocollo su previdenza, lavoro e competitivit? per l'equit? e la crescita sostenibili? del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi,
la contrattazione di secondo livello;
Considerata l'opportunit? di avvalersi dei criteri appena citati;
Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 28 dell'art. 4 della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttivit?, della qualit?, della redditivit?, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificit? di tutte le imprese del settore;
Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;
Ravvisata la necessit? di determinare, ai sensi del citato comma 28 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l'anno 2012, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale ? concesso lo sgravio per tale anno;
Vista la nota dell'INPS n. 168833 del 29 novembre 2012 con la quale l'Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all'anno 2011, le risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue;
Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarit? contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonch? di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua ? attribuita all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, ? concesso, con effetto dal 1? gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, pu? essere rideterminata, per l'anno 2012, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gi? avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivit?, qualit?, redditivit?, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivit? aziendale.
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non ? concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 ? subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonch? al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilit? penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potr? essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento ? quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4
Modalit? di ammissione
1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altres? a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilit? 08 ?Politiche Previdenziali? per un ammontare pari a 650 milioni di euro.
Il presente decreto ? inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.