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Circolare INPS n. 112 del 25.07.2013
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Riscossione dell?incremento dell?addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
- Normativa
- Modalit? di effettuazione delle comunicazioni
- Modalit? di versamento. Codifica aziende. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens
- Sanzioni e riscossione coattiva
- Istruzioni contabili
1. Normativa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita?, con l?articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato, tra l?altro, la normativa in materia di riscossione dell?incremento dell?addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all?articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Le disposizioni normative sopra indicate sono state modificate per rendere pi? efficace il processo di riscossione dell?incremento dell?addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificata dal comma 2 dell?articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 nell?importo di tre euro a passeggero.
L?art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1? luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri ? ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato.
La legge demanda il compito della riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale ai gestori di servizi aeroportuali, che provvedono con le modalit? in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Questi ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Le somme riscosse dalle societ? di gestione aeroportuale vanno, quindi, riversate all?INPS.
Si invitano i gestori di servizi aeroportuali ad intraprendere presso le compagnie aeree tutte le iniziative necessarie alla riscossione delle somme da esse dovute, a titolo di incremento dell'addizionale comunale, e non ancora versate, cos? come previsto dal comma 3, dell?art. 6-quater del decreto legge n. 7/2005.
2. Modalit? di effettuazione delle comunicazioni
I gestori di servizi aeroportuali devono comunicare all?INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree.
A partire dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013 tale trasmissione di dati avverr? tramite la procedura Addizionale Passeggeri presente sul sito INTERNETwww.inps.it. L?applicazione consente, altres?, di consultare e modificare le comunicazioni inviate. Tale procedura sostituir? le precedenti modalit? di trasmissione dei dati gi? indicate sul sito internet dell?Istituto.
L?accesso alla procedura avviene mediante identificazione dell?utente secondo gli standard previsti per l?autenticazione all?accesso dei servizi INPS. Nella paginahttp://www.inps.it, sezione "Servizi Online?, scegliendo la voce "per tipologia di Utente?, andr? ricercata la voce "Aziende, consulenti e professionisti? e richiamata la funzione "Servizi per aziende e consulenti?. Verr? richiesta l?immissione del codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l?autenticazione, nella pagina "Servizi per aziende e consulenti? l?utente potr? accedere alla procedura.
Del rilascio della procedura verr? data notizia con separato messaggio.
Ogni problema riscontrato dalle societ? di gestione dei servizi aeroportuali nell?accesso alla procedura o nella trasmissione dei dati potr? essere tempestivamente segnalato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: AddizionalePasseggeriINPS@inps.it (per comunicare coi referenti amministrativi e tecnici),AddizionalePasseggeriDCSIT@inps.it (per informazioni tecniche inerenti la guida operativa).
L?applicazione ? consultabile anche dagli operatori di sede in ambiente INTRANET, dal men? ?Processi? ?> ?Soggetto contribuente? selezionando il link ?Addizionale passeggeri? presente all?interno dell?area ?Aziende?, e consente la visualizzazione dei dati inerenti l?incremento dell'addizionale comunale sui diritti d?imbarco trasmessi mensilmente.
3. Modalit? di versamento. Codifica aziende. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.
Le disposizioni normative prevedono che le societ? che gestiscono servizi aeroportuali provvedano a riversare all?INPS mediante modello F24 le somme ricevute dalle compagnie aeree a titolo di incremento dell?addizionale comunale per i diritti di imbarco. Il versamento con F24 rende necessario l?indicazione del dato anche sul flusso Uniemens.
A tal fine i sistemi informativi centrali attribuiranno d?ufficio dal mese di luglio 2013 una matricola alle societ? di gestione aeroportuale censite presso l?Enac, mediante la quale le societ? coinvolte dovranno denunciare su UniEmens esclusivamente gli importi riscossi a titolo di incremento dell?addizionale comunale sui diritti d?imbarco.
A tale matricola verr? attribuito il nuovo codice di autorizzazione "8U?, avente il significato di "Azienda tenuta al versamento dell?incremento dell?addizionale comunale sui diritti d?imbarco?.
Le altre societ? di gestione aeroportuale non censite presso l?Enac, e le societ? che inizieranno l?attivit? di riscossione in data posteriore alla pubblicazione della presente circolare, potranno chiedere alla competente sede Inps l?apertura di apposita posizione contributiva che sar? caratterizzata dal predetto codice di autorizzazione "8U?.
Sul modello Uniemens le societ? di gestione aeroportuale esporranno come importo a debito il totale mensile riscosso e da riversare all?INPS. Tale importo risulta anche dalla comunicazione mensile effettuata con la procedura ?Addizionale Passeggeri?, descritta al precedente punto 2.
Sulle somme riscosse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), le societ? di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25 per cento del gettito, per le spese di riscossione e comunicazione. Pertanto, l?importo che risulter? dalla procedura di comunicazione "Addizionale Passeggeri?, e poi indicato a debito sul flusso Uniemens, sar? al netto di tale percentuale.
Le societ? di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme riscosse dal 1? luglio 2013 secondo le seguenti modalit?:
- valorizzeranno nell?elemento
di il nuovo codice causale "M402?, avente il significato di "incremento dell?addizionale comunale passeggeri ? imbarchi dal primo luglio 2013 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)?;
indicheranno nell?elemento
l?importo da versare. Si tratta di tutte le somme riscosse dalle societ? di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi successivi al 1? luglio 2013. Tali importi corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
- valorizzeranno nell?elemento
di il nuovo codice causale "M403?, avente il significato di "incremento dell?addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)?;
indicheranno nell?elemento
l?importo da versare. Si tratta di tutte le somme riscosse dalle societ? di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi anteriori al 1? luglio 2013. Tali importi corrispondono a 3 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
La somma degli importi dichiarati come dovuti con i codici "M402? e "M403? deve corrispondere al campo "importo da riversare all?Inps? presente nella procedura "Addizionale Passeggeri?di cui al precedente punto 2.
La denuncia Uniemens deve avvenire entro l?ultimo giorno del mese successivo a quello di riscossione. Ogni variazione dei dati potr? avvenire tramite variazione del flusso Uniemens relativo al mese di effettiva riscossione.
Le societ? di gestione dei servizi aeroportuali devono versare anche le somme gi? riscosse in periodi antecedenti il 1? luglio 2013 a titolo di incremento dell?addizionale comunale sui diritti d?imbarco, ed ancora non riversate all?Inps.
A tal fine, le societ? di gestione aeroportuale potranno esporre tali importi nell?Uniemens valorizzando nell?elemento
di il nuovo codice causale "M404?, avente il significato di "arretrati incremento dell?addizionale comunale passeggeri imbarchi anteriori al primo luglio 2013?. Il versamento tramite modello F24 va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione, con la causale contributo "DM10? e indicando quale periodo il mese/anno di riscossione-denuncia.
Sezione Inps
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
XXXX
DM10
PPNNNNNNCC
MM/AAAA
In considerazione dello startup dei nuovi adempimenti, i versamenti in oggetto relativi alla denuncia del mese di luglio 2013 potranno, eccezionalmente, avvenire entro il giorno 16 del mese di settembre 2013, mentre la relativa denuncia potr? essere presentata entro il giorno 30 settembre 2013.
La stessa scadenza avr? la presentazione della comunicazione tramite la procedura "Addizionale Passeggeri?.
4. Sanzioni e riscossione coattiva
Alle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
Pertanto, i gestori di servizi aeroportuali sono tenuti, in caso di mancato rispetto delle scadenze di versamento sopra descritte, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non pu? essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento ad ulteriori profili inerenti l?applicazione delle sanzioni civili, ed alle modalit? di contestazione delle sanzioni amministrative introdotte dall?articolo 2, comma 49, della legge n. 92/2012, si precisa che l?Istituto provveder? a fornire le relative istruzioni con separato messaggio.
La comunicazione effettuata dal gestore dei servizi aeroportuali e attestante gli importi riscossi dalle compagnie aeree costituisce accertamento del credito e d? titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalit? previste dall'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
La norma stabilisce che l?istituto provvede al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell?incremento dell?addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, previsto dall?art. 2, commi 47 e seguenti e dall?art. 4, comma 75 della legge n. 92/2012, la procedura di ripartizione del DM imputer? le somme riscosse relative ad imbarchi anteriori al 1? luglio 2013 ovvero incassate in data anteriore al 1? luglio 2013, al conto gi? esistente e a cui viene adeguata la denominazione:
GVR24111 - abbinato ai codici causale "M403? e "M404?, nell?ambito del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell?occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Le riscossioni imputate al codice causale "M402? saranno ripartite dalla stessa procedura, rispettando le percentuali di competenza del Fondo speciale gi? citato e della nuova Gestione dei trattamenti dell?Assicurazione sociale per l?impiego, di cui all?art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai conti:
GVR24111 gi? citato e al conto di nuova istituzione PTA24111.
In allegato la variazione al piano dei conti.