c) per "area autenticata?, l?area del sito internet dell?Agenzia delle Entrate accessibile, previo inserimento delle proprie credenziali personali, ai soli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
d) per "Cassetto fiscale? la sezione dell?area autenticata nella quale ciascun utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline pu? consultare le proprie informazioni fiscali;
e) per "intermediario?, uno dei soggetti, incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all?art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
f) per "Cassetto fiscale delegato? il servizio attraverso il quale un intermediario pu? consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega.
2.1.Il Cassetto fiscale delegato ? riservato agli intermediari che abbiano sottoscritto il regolamento, riportato in allegato al presente provvedimento, nel quale sono indicate le condizioni di utilizzo del servizio.
2.2.La richiesta di adesione al servizio ? effettuata esclusivamente in modalit? telematica e si intende perfezionata all?atto dell?invio, da parte dell?Agenzia, degli elementi utili per l?effettivo utilizzo del servizio.
2.3.Le modalit? per la sottoscrizione del regolamento nonché le istruzioni operative per la trasmissione telematica della richiesta di adesione al servizio sono pubblicate sul sito internet dell?Agenzia.
3.1. Per utilizzare il servizio, l?intermediario deve preventivamente acquisire specifica delega da parte dei soggetti che intendono consentire la consultazione del proprio Cassetto fiscale. Lo schema di delega e le modalit? attraverso le quali ciascuna delega viene attivata sono pubblicati sul sito internet dell?Agenzia.
3.2.Il soggetto delegante pu? conferire delega, fino ad un massimo di due intermediari, secondo una delle modalit? di seguito descritte:
a. comunicando online all?Agenzia i dati della delega, con le funzionalit? rese disponibili nell?area autenticata di ciascun utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
b. compilando lo schema di delega e consegnandolo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell?Agenzia delle Entrate;
c. compilando lo schema di delega e consegnandolo all?intermediario che provveder? a richiederne l?attivazione esclusivamente attraverso l?apposita funzionalit? resa disponibile dal servizio Entratel, osservando le disposizioni, previste dal regolamento, per il conferimento delle deleghe.
3.3.Le deleghe conferite hanno una validit? di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza o revocabili, in qualsiasi momento, sia da parte dell?intermediario che del soggetto delegante.
3.4.All?interno della propria area autenticata, ciascun soggetto delegante eventualmente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline consulta le informazioni relative alle deleghe conferite.
4. Operativit? del servizio e periodo transitorio
4.1.Le modalit? di utilizzo del servizio da parte degli intermediari, descritte nel presente provvedimento, sono rese operative entro il 31 ottobre 2013, dandone notizia sul sito internet dell?Agenzia.
4.2.Alla data in cui sono rese operative le modalit? di utilizzo del servizio di cui al presente provvedimento:
a. gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono utilizzarlo senza soluzione di continuit? aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014; l?attivazione delle nuove deleghe o di quelle in scadenza avviene secondo le modalit? descritte nel presente provvedimento;
b. le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili;
c. le deleghe attive conservano la loro validit? fino alla scadenza originaria, salvo revoca.
L?attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale da parte degli intermediari prevede che l?adesione alle condizioni generali di erogazione del servizio avvenga presentando una copia, debitamente sottoscritta, dello specifico regolamento ad un qualsiasi ufficio dell?Agenzia delle Entrate della regione in cui l?intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale.
Analogamente, le deleghe conferite dai propri clienti possono essere presentate dall?intermediario presso l?ufficio al quale ? stata consegnata la copia sottoscritta del regolamento di adesione al servizio ovvero inviate, al medesimo ufficio, per posta, fax o e-mail.
Attualmente ciascun contribuente pu? conferire delega alla consultazione del proprio Cassetto fiscale ad un solo intermediario.
Per rendere pi? agevole il processo di adesione al servizio e di presentazione delle deleghe, si introduce la nuova modalit? di effettuazione di tali adempimenti che prevede l?esclusivo utilizzo, da parte dell?intermediario, dello stesso servizio Entratel ed elimina, quindi, la necessit? di recarsi presso un ufficio dell?Agenzia.
Allo stesso modo, viene data la possibilit?, a ciascun contribuente abilitato ai servizi online dell?Agenzia, di conferire delega anche attraverso le specifiche funzionalit? rese disponibili nella propria area autenticata del sito internet dell?Agenzia.
Per dare risposta ad esigenze rappresentate dagli utenti dell?attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale, inoltre, viene data a ciascun contribuente la possibilit? di delegare fino a due intermediari per un arco di tempo di quattro anni, fermo restando che ciascuna delega ? rinnovabile alla scadenza o, in qualsiasi momento, revocabile.
Al fine di evitare soluzioni di continuit? nell?erogazione dell?attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale, viene data la possibilit? agli intermediari di aderire alle nuove condizioni di utilizzo del Cassetto fiscale delegato entro il 31 ottobre 2014, indipendentemente dalla scadenza dell?attuale adesione.
Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell?organizzazione del Governo, a norma dell?art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
? Statuto dell?Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalit? di avvio delle Agenzie fiscali e l?istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell?Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalit? per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all?imposta regionale sulle attivit? produttive e all?imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 1998.
? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalit? tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998.
? Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate n.79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
Allegato: CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL CASSETTO
FISCALE DELEGATO? DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO "ENTRATEL?