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Circolare INPS n. 140 del 03.10.2013
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Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilit?.Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilit?.
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ? stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit? 2013).
La menzionata legge, entrata in vigore il 1? gennaio 2013, all?articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilit? di cui all?articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell?ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o pi? forme assicurative.
Il citato comma 240 dispone che "Per i soggetti iscritti a due o pi? forme di assicurazione obbligatoria per invalidit?, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilit? di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ? liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorch? tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilit? in una di dette gestioni".
Con messaggio n. 2634 dell?11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilit? presentate dalla predetta data del 1? gennaio 2013 in attesa dell?emanazione della circolare sull?argomento.
A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l?applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.
2. Destinatari
Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o pi? forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilit? dal 1? gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attivit? di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1? gennaio 2013 (articoli 3 e 4 del DM 8 maggio 1997 n. 187).
Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilit? tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
Le disposizioni di cui al citato comma 240 trovano applicazione anche nell?ipotesi in cui l?interessato, gi? titolare di assegno ordinario di invalidit?, chieda il riconoscimento della pensione di inabilit? a decorrere dal 1? gennaio 2013.
Le disposizioni del menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidit?, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilit? entro il 31 dicembre 2012.
In caso di revoca della pensione di inabilit? (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sar? utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
Si rammenta che, in caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilit? conseguente al recupero della capacit? di lavoro, ? attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 222 del 1984.
In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilit? revocata dovr? essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Il riconoscimento della contribuzione figurativa ? ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilit?: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (v. circolare n. 262 del 1984).
3. Presentazione della domanda di pensione di inabilit?
La domanda di pensione di inabilit? va presentata all?ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore ? iscritto.
Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all?accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l?ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a pi? gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.
Riguardo all?accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi l?ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovr? contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali ? stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all?anzianit? contributiva utile per il diritto ed i periodi cui si riferiscono tali contributi, l?Ente istruttore dovr? verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovr? essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinch? comunichino le quote di pensione di propria competenza.
4. Effetti
L?articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 esplica effetti sul diritto e sulla misura della pensione di inabilit? di cui all?articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste dall?articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
4.1 Diritto
Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma.
In caso di periodi contributivi coincidenti si dovr? tener conto degli stessi una sola volta.
Le sedi avranno cura di verificare la presenza di contribuzione in pi? gestioni anche con la consultazione del casellario degli attivi.
Nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilit?, non trova pi? applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilit? venga presentata dal dipendente in attivit? di servizio al proprio datore di lavoro, l?interessato dovr? indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal pi? volte citato comma 240.
L?Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l?istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l?avvio dell?accertamento sanitario dello stato di inabilit? previsto dall?articolo 4 del DM n. 187 del 1997, ? tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.
4.2 Misura
In applicazione del predetto comma 240 il trattamento di inabilit?, di cui all?articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano gi? maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilit? in una di dette gestioni.
La misura del trattamento pensionistico di inabilit? si compone di due quote:
a) una quota riferita all?anzianit? contributiva maturata dall?assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilit?;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell?importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative.
Si rammenta che, a seguito dell?entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. l?articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e le istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici, circolari Inpdap n. 57 del 1997 e n. 37 del 2012).
Per quanto riguarda le modalit? di calcolo si ribadiscono i criteri gi? operanti.
Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di et? dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non pu? essere computata un'anzianit? contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l?importo del trattamento di pensione di inabilit? non pu? superare l?ottanta per cento della base pensionabile né l?ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilit? riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).
5. Liquidazione della pensione di inabilit?
La pensione di inabilit? viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore ? iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalit? da questa previste.
L?articolo 1, comma 245, della citata legge n. 228 stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell?accertamento dell?anzianit? contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all?anzianit? contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
In tale contesto l?accertamento dell?anzianit? contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovr? essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purch? tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La quota di pensione relativa alle anzianit? contributive maturate dal 1? gennaio 2012 ? calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011).
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l?assicurato ? stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione "accertatrice? alla determinazione dell?anzianit? contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell?articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell?onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l?anzianit? contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l?anzianit? contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.
6. Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilit? ? attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore ? iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
7. Domanda di pensione di inabilit? ed in subordine di assegno ordinario di invalidit?
La domanda di pensione di inabilit? pu? contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidit?.
In tale ipotesi, ove la pensione di inabilit? non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d?ufficio dalla gestione che non prevede l?istituto dell?assegno di invalidit? alla gestione in cui viceversa trova applicazione.
Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l?assegno ordinario di invalidit?, lo stesso potr? essere liquidato secondo i criteri vigenti.
8. Riflessi sulla pensione ai superstiti
L?articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilit?.
Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilit? liquidata con decorrenza successiva al 1? gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un?unica pensione ai superstiti.
Peraltro, qualora l?assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilit? e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilit?, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Ci? in quanto con circolare n. 139 del 1994, relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilit? che non cessa l?attivit? lavorativa, ? stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (1), che il diritto alla pensione di inabilit? sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.
Infatti la cessazione dell?attivit? ? configurata come mera condizione di erogabilit?, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilit?, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell?anzianit? contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l?interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilit?, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'et? pensionabile di questi.
9. Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione
Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:
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le incompatibilit?;
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l?incumulabilit? con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
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le revisioni;
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la pensione privilegiata di inabilit?.
10. Ricorsi
I provvedimenti assunti dall?Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalit? previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso ? deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
(1)La Corte di Cassazione ha affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilit? della pensione in relazione ad un diritto gi? sorto" e che la concreta erogabilit? della pensione di inabilit? deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilit? "sorge, anche se non ? di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo" (v. sentenza n. 7782 del 1993).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, ove l'assicurato in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilit? e quindi gi? avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, "tale situazione non ? di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilit? da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilit? porta, di per s? all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.
In tale ipotesi, il gi? verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilit?, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilit? (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilit?)" (v. sentenza n. 7783 del 1993).
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