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Provvedimento Agenzia Territorio 22 dicembre 2006
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Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche
Provvedimento Agenzia Territorio 22 dicembre 2006
GU 1 del 02/01/2007IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
(Visto...)
Dispone:Art. 1. - Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche per la predisposizione del modello unico informatico catastale degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, riportate nell'allegato 1.
2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche sono utilizzate anche per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento predisposti con la procedura Pregeo 9 di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.Art. 2. - Modalità di presentazione
1. Il modello unico informatico catastale per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 è redatto sulla base di un estratto autenticato della mappa in formato digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.
2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente provvedimento, è sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.
4. Gli atti di aggiornamento, per i quali è previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, può procedere all'approvazione.
5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento è stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo è previsto.
6. Con comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali sono indicati i comuni per i quali sono state attivate le procedure informatiche di interscambio di cui al comma 4.Art. 3. - Atti geometrici di aggiornamento
1. Gli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti informatici trasmessi e dal relativo attestato di conformità alla normativa vigente (cosiddetto «attestato di approvazione»). Con le stesse modalità si provvede alla conservazione dei tipi mappali di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
2. La copia dell'atto di aggiornamento geometrico di cui al comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente e restituita per via telematica, tiene luogo del secondo originale di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. L'attestato di approvazione, comprensivo dell'esito dell'aggiornamento della mappa, costituisce la ricevuta di cui al comma 5 dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.Art. 4. - Conservazione dei documenti originali cartacei
1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e dai titolari dei diritti reali sulle particelle interessate, comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque anni dal professionista e da almeno uno dei soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.
2. Sui documenti originali cartacei il professionista annota, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.
3. I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che provvedono alla conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono indicati sul modello unico informatico catastale.Art. 5. - Attivazione del servizio in via sperimentale
1. Il servizio è attivato progressivamente, a partire dal 15 gennaio 2007, per la trasmissione degli atti di cui all'art. 1, da presentare agli Uffici provinciali di Milano, Brescia, Padova, Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e, a partire dal 15 febbraio 2007, per gli Uffici provinciali di Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova, Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali.Art. 6. - Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.Allegati
vedere allegati da pag. 78 a pag. 87 della G.U.