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Decreto interministeriale 27 Settembre 2007, n. 213
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Regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 1093 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 27 Settembre 2007, n. 213
GU 266 del 15/11/2007IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(Vista...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Ambito soggettivo
1. L'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere esercitata dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.Art. 2. - Esercizio dell'opzione e sua efficacia
1. Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
2. L'opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui per i soggetti indicati all'articolo 1 vengono meno i requisiti prescritti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.Art. 3. - Determinazione del reddito
1. Il reddito dei soggetti di cui all'articolo 1 determinato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi è considerato reddito d'impresa.
2. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi va calcolato secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito di impresa.Art. 4. - Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito
1. In corso di efficacia dell'opzione di cui all'articolo 1, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui al comma 1.
3. I componenti positivi e negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito di impresa.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi alle perdite formatesi in periodi anteriori a quello da cui ha effetto l'opzione di cui all'articolo 1.Art. 5. - Plusvalenze e minusvalenze
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo testo unico relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di cui all'articolo 3 acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali è efficace l'opzione di cui all'articolo 2 non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi di imposta.
2. Le plusvalenze di cui al citato articolo 86, comma 1, e le minusvalenze di cui al suddetto articolo 101, comma 1, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di cui all'articolo 3 acquisiti in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2 si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2 e concorrono alla formazione del reddito secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili si determinano, in ogni caso, secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi.Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali
1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che posseggano i requisiti sostanziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sin dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per il regime impositivo di cui all'articolo 1 a partire dal medesimo periodo di imposta, se inseriscono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di "società agricola" ed adeguano lo statuto entro il primo periodo di imposta per il quale è esercitata l'opzione.