Consulenza giuridica - Deducibilit? dell?imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l?interpretazione dell?articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997, ? stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA ha presentato istanza di consulenza giuridica in merito al regime tributario da applicare a taluni oneri relativi alle gestioni di portafogli per le quali sia stata esercitata l?opzione per l?applicazione del regime del risparmio gestito di cui all?articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Pi? precisamente, l?istante chiede se l?imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell?articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sia deducibile dal risultato maturato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L?istante evidenzia che il comma 4 del citato articolo 7 stabilisce che il risultato maturato della gestione "? computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito? e che, su tale aspetto, l?Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, con la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (cfr. paragrafo n. 3.4) ? stato precisato che, ai fini della determinazione del risultato della gestione si pu? tenere conto "della tassa sui contratti di borsa, delle commissioni di gestione, di quelle di negoziazione e dell?eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione? .
Inoltre, con la risoluzione n. 205/E del 3 novembre 2003, in risposta ad una particolare fattispecie, ? stato chiarito che, in via generale, sono deducibili dal risultato maturato della gestione "gli oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza?.
Alla luce di tali interpretazioni, l?istante ritiene che anche l?imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito sia deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto, trattandosi di un onere connesso alla tenuta della liquidit? e degli strumenti finanziari in rapporti di conto corrente, di deposito o in altro rapporto, si possono considerare inerenti al patrimonio gestito.
PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si basa sul principio dell?assoggettamento dei suddetti redditi ad un prelievo sostitutivo e proporzionale.
In particolare, accanto al regime ordinario della dichiarazione dei redditi, disciplinato dall?articolo 5 del citato decreto legislativo, che si caratterizza per la tassazione dei redditi indicati nell?articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al momento del realizzo, attraverso l?autoliquidazione da parte del contribuente della relativa imposta sostitutiva, sussistono due modalit? alternative di tassazione dei predetti redditi: il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del medesimo decreto).
Il regime del risparmio amministrato presuppone - al pari del regime del risparmio gestito ? una espressa richiesta da parte del contribuente e comporta l?imposizione dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera degli intermediari abilitati dietro l?instaurazione di uno specifico rapporto implicante il deposito, l?amministrazione e la custodia dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili. Le caratteristiche di questo regime sono: la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte degli intermediari abilitati, delle imposte sostitutive; la possibilit? di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative.
Il regime del risparmio gestito ? invece caratterizzato: dalla tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito; dalla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all?imposta sostitutiva da parte dell?intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); dall?esclusione dal risultato di gestione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d?imposta o ad imposta sostitutiva; dal riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione.
Entrambi i regimi opzionali prevedono l?esclusione dal loro ambito applicativo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (le quali rimangono sempre soggette al regime della dichiarazione dei redditi), nonché l?esclusione dal monitoraggio fiscale assicurando in tal modo al contribuente l?anonimato.
Tuttavia, il risparmio amministrato risponde alla funzione di conservazione del patrimonio: l?amministratore non acquisisce alcuna disponibilit? del patrimonio e procede ad effettuare gli investimenti o i disinvestimenti dietro specifico ordine del risparmiatore.
Con il risparmio gestito il gestore gode, invece, di un certo margine di discrezionalit? nell?esercizio della sua attivit? volta al raggiungimento del maggior profitto possibile a beneficio del risparmiatore.
A differenza dell?amministrazione ? in cui l?attivit? dell?amministratore ? meramente esecutiva dei singoli ordini posti dal risparmiatore ? nella gestione il gestore ha il compito di eseguire tutti gli atti necessari non solo alla conservazione del patrimonio affidatogli, ma all?incremento dello stesso, scegliendo il tipo di investimento da effettuare, nel rispetto delle direttive generali impartite dal risparmiatore.
Da ci? deriva che nel caso di amministrazione i redditi sono distintamente
riferibili alle singole operazioni poste in essere dall?intermediario-amministratore a
seguito degli ordini di volta in volta impartiti dall?investitore; mentre nel caso della
gestione il reddito, derivando da una serie complessa di atti effettuati dal gestore,
non pu? essere individuato con riferimento ad ogni singola operazione, in quanto costituisce il risultato globale dell?attivit? di gestione.
Da tale ricostruzione giuridica discende che nell?amministrazione il reddito derivante dalle operazioni effettuate dall?amministratore pu? essere tassato
singolarmente in capo al mandante al momento del realizzo. Nell?ipotesi di gestione, non essendo possibile procedere in modo analogo, il reddito (l?incremento di valore del patrimonio) deve essere tassato in capo al mandante al momento della sua maturazione - piuttosto che al momento del realizzo - quale risultato complessivo della gestione, indipendentemente dalla qualificazione individuale dei singoli proventi che lo compongono.
In dettaglio, l?articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 fissa i criteri in base ai quali deve essere determinato il risultato netto della gestione sul quale va applicata l?imposta sostitutiva del 20 per cento. Detto risultato ? costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell?imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito all?inizio dell?anno.
Tale importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell?anno, dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo.
Tale risultato, tuttavia, non costituisce ancora la base imponibile su cui deve essere applicata l?imposta sostitutiva, in quanto da esso il gestore deve dedurre le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito.
Al riguardo, nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 ? stato gi? chiarito che si pu? tener conto della tassa sui contratti di borsa, delle commissioni di
gestione, di quelle di negoziazione e dell?eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione.
Inoltre, nella risoluzione n. 205/E del 3 novembre 2003 sono state altres? riconosciute quali spese deducibili dal risultato maturato di gestione anche le spese di deposito, custodia ed amministrazione relative ad un contratto stipulato con la banca (e, quindi, con un soggetto diverso dal gestore).
Nella medesima risoluzione ? stato precisato che l?elencazione degli oneri deducibili dal risultato di gestione contenuta nella circolare n. 165/E del 1998 ? meramente esemplificativa, dovendosi ritenere deducibili anche le eventuali spese di deposito, custodia ed amministrazione, purché funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito. Ci?, a prescindere dal fatto che le spese siano inerenti a rapporti di custodia e deposito intestati direttamente al gestore (e normalmente ricomprese tra le commissioni di gestione), ovvero siano dovute ad un soggetto terzo (nel caso di specie, alla banca depositaria) presso il quale vengano depositate le attivit? affidate in gestione.
Ci? posto, l?articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che:
- sugli estratti di conto, nonché sulle lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell?accreditamento o dell?addebitamento e relativi benestari quando la somma supera euro 77,47, l?imposta di bollo ? dovuta, su ogni esemplare, nella misura di euro 2,00 (articolo 13, comma 2);
- sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell?articolo 119 del TUB, nonché sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, l?imposta di bollo ? dovuta, per ogni esemplare, nella misura di euro 34,30 se il cliente ? persona fisica ovvero nella misura di euro 100 se il cliente ? soggetto diverso da persona fisica (articolo 13, comma 2-bis);
- sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l?imposta ? dovuta, per ogni esemplare, nella misura proporzionale dell?1,5 per mille a decorrere dal 2013.
In ogni caso, l?imposta ? dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, a decorrere dall?anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente ? un soggetto diverso da persona fisica; l?imposta ? applicata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari (articolo 13, comma 2-ter).
Come rilevato da ALFA, i rendiconti del servizio di gestione di portafogli inviati alla clientela rientrano tra le comunicazioni relative a prodotti finanziari e, pertanto, si rende applicabile l?imposta di bollo di cui al comma 2-ter dell?articolo 13 citato.
In merito alle modalit? di determinazione dell?imposta, nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 ? stato chiarito che assume rilevanza "l?intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie?. In altri termini, l?imposta di bollo ? determinata applicando le aliquote previste sul valore degli strumenti finanziari detenuti in gestione e sull?importo delle eventuali disponibilit? monetarie risultanti dalla comunicazione inviata alla clientela.
Nel caso di rendiconti di gestione inviati a soggetti che non rientrano nella nozione di "clientela?, si rende invece applicabile l?imposta di bollo ordinaria di euro 2,00 di cui all?articolo 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, qualora l?importo superi euro 77,47.
L?imposta di bollo, come precisato nella predetta circolare n. 48/E del 2012, ? applicata dall?intermediario finanziario presso il quale ? instaurato il rapporto di gestione di portafogli.
Tuttavia, sempre in base a quanto chiarito nella suddetta circolare, qualora il cliente apra direttamente presso un intermediario (ad esempio, una banca) un contratto di deposito degli strumenti finanziari e della liquidit?, con rilascio ad altro intermediario (ad esempio, SGR) di una delega a movimentare i citati conti, a seguito della stipula di un contratto di gestione di portafogli, le comunicazioni rilevanti ai fini dell?applicazione dell?imposta sono quelle inviate dall?intermediario presso il quale il cliente intrattiene il rapporto di deposito.
In tale ipotesi, quindi, i rendiconti di gestione inviati dalla SGR non assumono rilevanza ai fini dell?applicazione dell?imposta di bollo di cui al comma 2-ter dell?articolo 13 della Tabella, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, mentre rilevano gli estratti di conto corrente e le comunicazioni relative ai prodotti finanziari detenuti in deposito o in altro rapporto inviati dalla banca e sui quali trova applicazione l?imposta di bollo rispettivamente ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell?articolo 13 in commento.
Tutto ci? premesso, si ritiene che l?imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali ? stata esercitata l?opzione di cui al pi? volte citato articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, sia deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
Non si ritiene, invece, deducibile dal risultato maturato della gestione l?imposta di bollo speciale di cui all?articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sulle attivit? finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell?articolo 13-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (c.d. "scudo fiscale?) che, come noto, ? determinata al netto dell?eventuale imposta di bollo di cui ai citati commi 2-bis e 2-ter dell?articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 in quanto trattasi di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza previsto dall?articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 350 del 2001, di cui possono beneficiare le attivit? finanziarie che siano state oggetto di emersione attraverso la procedura del rimpatrio.
Infine, si ricorda che non ? deducibile dal risultato maturato di gestione l?imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall?articolo 1, commi da 491 a 499, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilit? 2013).
Infatti, il comma 499 del citato articolo 1 stabilisce l?indeducibilit? dell?imposta sulle transazioni finanziarie ai fini delle imposte dirette e l?articolo 18 del decreto di attuazione del Ministro dell?economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 espressamente stabilisce che l?indeducibilit? riguarda, oltre alle imposte sui redditi, anche le imposte sostitutive delle medesime.