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Circolare INPS n. 33 del 20.03.2014
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Art. 36, c. 7, D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 - versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dovuta in corrispondenza di periodi regolati da contratto di lavoro intermittente.Premessa - 1. Anzianit? contributiva del lavoro intermittente - 2. Retribuzione convenzionale - 3. Requisiti per l?esercizio della facolt? prevista dall?art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003 - 4. Termini di presentazione della domanda - 5. Importo del contributo integrativo dovuto - 6. Modalit? e termini di versamento - 7. Lavoratori intermittenti gi? autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Premessa
Come illustrato con circolare n.17 dell?8 febbraio 2006, il contratto di lavoro intermittente ? una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilit? del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne pu? utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalit? ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (s.m.i.).
A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa esercente attivit? di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste dall?art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.
La prestazione lavorativa pu? essere resa a tempo indeterminato o determinato e pu? coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili.
I periodi di lavoro intermittente svolto da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sono rispettivamente identificati dai codici "tipo contribuzione? G0 e H0.
Le prestazioni lavorative rese dai sopra indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono, rispettivamente identificate dai codici "tipo contribuzione? G1 e H1.
Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l?espresso obbligo di disponibilit?, sia l?assenza di tale obbligo:
- nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un?indennit? per tutto il periodo di disponibilit? nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta;
- nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l?obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l?attivit? effettivamente prestata.
Come indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del 10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applica il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Consegue che, limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parit? di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero di cui all?art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall?art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni.
Al contrario, l?indennit? di disponibilit?, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, ? soggetta all?obbligo contributivo con riferimento all?importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
1. Anzianit? contributiva del lavoro intermittente
Nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attivit? lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale, ferma l?esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di prestazione lavorativa.
In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici "tipo contribuzione? G0 e H0 vengono perci? indicate le "settimane utili? ai fini del calcolo della pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l?orario contrattuale settimanale del tempo pieno.
Laddove il lavoratore sia interessato dall?obbligo della disponibilit?, il numero delle "settimane utili? ai fini del calcolo della pensione sar? presente anche in corrispondenza dei relativi periodi.
2. Retribuzione convenzionale
L?articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare l?eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l?indennit? fruita per i periodi di disponibilit? sia di importo inferiore a detto valore convenzionale.
Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione dell?art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n.276/2003, ha definito il parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dall?art. 7, comma 1, primo periodo della legge n. 638/1983 (limite minimo settimanale per l?accredito dei contributi obbligatori e figurativi), richiamato nella premessa.
3. Requisiti per l?esercizio della facolt? prevista dall?art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003
I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un?indennit? di disponibilit? di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell?art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.
Tale facolt?, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.
Per l?autorizzazione al versamento integrativo non ? richiesto alcun requisito contributivo. La facolt? in esame ? perci? riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilit? riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004.
Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all?Ente impositore la determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facolt? potr? essere esercitata mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati.
4. Termini di presentazione della domanda
Il lavoratore intermittente potr? chiedere l?autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attivit? prestata e/o dei periodi di disponibilit? fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianit? contributiva.
Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all?accredito dell?intera anzianit? contributiva, l?autorizzazione di cui sopra dovr? essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell?anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Tale autorizzazione, infatti, ha un?efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovr? essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell?Istituto (www.inps.it), nella sezione "Servizi Online ? Per tipologia di utente ? Cittadino ? Versamenti Volontari?;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
- attraverso intermediari abilitati.
Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l?opzione "gestione domanda? e selezionando il "tipo ricezione?:
- "Cittadino OnLine?;
- "Contact Center?;
- "Patronato?.
Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilit? per i quali l?interessato intende effettuare il versamento integrativo.
Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilit?, relativi agli anni per i quali sia gi? decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di decadenza.
5. Importo del contributo integrativo dovuto
Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l?accredito dei contributi obbligatori e figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell?art. 7, comma 1, della legge n.638/1983 e successive modifiche.
L?ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilit?, come rilevabili dagli estratti conto.
Per ciascun periodo da integrare si dovr? prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l?importo del minimale settimanale vigente nell?anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attivit? lavorativa e/o di disponibilit? considerato.
Dal predetto valore retributivo dovr? essere poi sottratto l?ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l?indennit? di disponibilit? percepita.
Il risultato cos? ottenuto rappresenter? la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L?aliquota contributiva IVS da applicare ? quella vigente nell?anno oggetto dell?integrazione.
Nella tabella sotto riportata sono riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le aliquote contributive IVS in vigore nel FPLD nei rispettivi anni.
Anno
Retribuzione
minima
settimanale
Minimale di
retribuzione
annua
Aliquota
IVS
2014
€ 200,35
€ 10.418,20
32,37%
2013
€ 198,17
€ 10.304,84
32,37%
2012
€ 192,40
€ 10.004,80
31,87%
2011
€ 187,34
€ 9.741,68
31,87%
2010
€ 184,39
€ 9.588,28
31,37%
2009
€ 183,10
€ 9.521,20
31,37%
2008
€ 177,42
€ 9.225,84
30,87%
2007
€ 174,46
€ 9.071,92
30,87%
2006
€ 171,03
€ 8.893,56
30,07%
2005
€ 168,17
€ 8.744,84
30,07%
2004
€ 164,87
€ 8.573,24
29,57%
2003
€ 160,85
€ 8.364,20
29,57%
6. Modalit? e termini di versamento
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il versamento autorizzato dovr? essere eseguito dall?interessato per l?intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza.
I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
7. Lavoratori intermittenti gi? autorizzati alla prosecuzione volontaria
Il lavoratore intermittente che sia stato gi? autorizzato alla prosecuzione volontaria potr? utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l?altro, non interessato dall?obbligo della disponibilit?.
Come detto, per i periodi di disponibilit? indennizzati ? dovuta la contribuzione obbligatoria e per gli stessi ? possibile unicamente l?eventuale integrazione del relativo valore retributivo, qualora inferiore all?importo della retribuzione convenzionale.
Nell?ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilit?, la contribuzione volontaria versata dovr? essere annullata ed utilizzata per l?integrazione di detti periodi. L?eventuale somma eccedente dovr? essere restituita all?interessato.
? appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).