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Circolare INPS n. 39 del 25.03.2014
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Convenzione fra l?INPS e il SINDACATO SOCIALE e LAVORO INSIEME (SINDACATO SLI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.Si forniscono le istruzioni operative all?applicazione della convenzione stipulata tra l?INPS e il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
In data 03.02.2014 ? stata sottoscritta una convenzione con il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), approvata con determinazione n. 183 del 25.11.2013, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
La convenzione ha validit? fino al 31 dicembre 2014.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
L?articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all?articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilit? a carico dell?assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall?INPS.
Resta quindi confermato che l?articolo 23 octies non pu? trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA? DI RILASCIO DELLA DELEGA
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall?Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovr? essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI).
A tal fine, ? previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all?INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI).
DECORRENZA DELLA DELEGA
L?articolo 3 prevede che le deleghe, rilasciate da persone gi? titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale dell?INPS che ha in carico la pensione, e le revoche produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della acquisizione.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall?incaricato, abilitato mediante comunicazione all?INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell?INPS al Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell?avvenuta presentazione.
DECORRENZA E VALIDITA? DELLA REVOCA
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o pi? Organizzazioni sindacali diverse, sar? considerata produttiva di effetti, ai fini dell?effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell?INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sar? considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E? comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volont? di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica proceder? all'acquisizione della revoca, che avr? efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ? pervenuta alla Struttura stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L?ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, ? stabilito nelle seguenti percentuali dell?importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, e 8 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI).
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall?Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilit? analitica per l?esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attivit? sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:
- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
- Nuova delega su pensione esistente € 0,74
- Revoca delega € 0,74
- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
- Gestione delega € 0,04
ESONERO DA RESPONSABILITA'
Con l'articolo 9 della convenzione, il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilit? derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validit? e regolarit? nel rilascio della delega, il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato ? L3
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fine della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25396 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell?anno in corso;
GPA27396 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come gi? precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Nell?allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.