Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui redditi rateizzate, dovute sulle plusvalenze da "exit- tax?, ai sensi dell?articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
L?articolo 166, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina il trasferimento all?estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, prevedendo che esso costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell?azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
L?articolo 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha apportato variazioni alla disciplina del trasferimento all?estero della residenza fiscale, aggiungendo al citato articolo 166, i commi 2-quater e 2-quinquies.
In particolare, il comma 2-quater del citato articolo 166 dispone che "I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformit? ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV?.
Con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 2 agosto 2013, sono definite le modalit? di attuazione delle disposizioni citate. Tale decreto prevede, tra l?altro, la possibilit? per i soggetti ivi previsti, di rateizzare le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "4049? denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all?articolo 166 del TUIR - IRPEF?;
- "2026? denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all?articolo 166 del TUIR - IRES?;
- "2027? denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all?articolo. 166 del TUIR ? Maggiorazione IRES - Societ? di comodo?;
- "2028? denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all?articolo 166 del TUIR ? Addizionale IRES - settore petrolifero e gas?;
- "2030? denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all?articolo 166 del TUIR ? Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi?.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario?, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati?, con l? indicazione nel campo "anno di riferimento?, dell?anno per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA?.