Chiarimenti sugli obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle stock option estere
In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute in merito alla compilazione del nuovo quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi relativamente alle stock option su azioni estere, si forniscono i seguenti chiarimenti.
A decorrere dal periodo di imposta 2013, sono state introdotte alcune novit? relativamente agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono soggetti le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societ? semplici ed equiparati, residenti nel territorio dello Stato, che detengono investimenti all?estero e attivit? estere di natura finanziaria (articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227, e successive modificazioni).
Ai fini dichiarativi, in un?ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, ? ora previsto che tali soggetti sono tenuti a compilare il nuovo quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi per assolvere agli obblighi sia di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell?imposta sul valore delle attivit? finanziarie detenute all?estero (IVAFE) e dell?imposta sul valore degli immobili all?estero (IVIE), istituite dall?articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (cfr. provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013).
Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, ? stato precisato che le stock option su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilit? di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della societ? estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle societ? controllate o controllanti, non vanno indicati nel quadro RW finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period) in cui l?assegnatario non pu? esercitare il proprio diritto. Infatti, fino a quel momento il diritto ? soggetto ad una sorta di condizione sospensiva.
Trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d?imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un "valore? all?estero.
In base alla citata circolare n. 38/E del 2013, per la valorizzazione della consistenza delle stock option devono essere indicati nel quadro RW quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.
I predetti diritti di opzione devono, invece, essere in ogni caso indicati nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili.
In tal caso, le stock option sono soggette anche all?applicazione dell?IVAFE sulla base del valore di mercato (cfr. circolare n. 28/E del 2 luglio 2012).
Ci? premesso, si fa presente che nel caso di stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell?, qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del vesting period e nel periodo d?imposta siano state vendute le azioni, non ? necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle stock option. Peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non ? dovuta l?IVAFE.
E?, invece, obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l?esercizio delle stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all?esercizio delle stock option, ai fini dell?assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell?IVAFE.
Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie esaminate, si riportano alcuni esempi di compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
Esempio A ? stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell?
Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1? maggio 2013, data di scadenza del vesting period, le stock option non cedibili con le quali sono state acquisite partecipazioni al capitale di una societ? belga quotata. Una parte delle azioni ? stata contestualmente venduta e non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
Il prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione era di complessivi € 48.000.
Il valore di quotazione delle azioni al momento dell?esercizio dell?opzione di acquisto delle azioni era di complessivi € 50.000. Il contribuente, contestualmente all?esercizio, vende un numero di azioni per un valore complessivo di € 48.000, mantenendo in portafoglio un numero di azioni (x) per un valore complessivo di € 2.000.
Alla fine del periodo d?imposta il contribuente detiene lo stesso numero (x) di azioni il cui valore di quotazione ? di complessivi € 3.000.
Ai fini del quadro RW, il contribuente compila il rigo RW1 e RW2 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l?IVAFE (stabilita in misura pari all?1,5 per mille per il 2013).
Nel caso specifico non si esegue il versamento dell?IVAFE in quanto pari:
? a € 0, importo ottenuto applicando l?aliquota dell?1,5 per mille al valore di quotazione delle azioni cedute alla data del 1? maggio 2013 (€ 48.000) e rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (1 giorno);
? a € 3, importo ottenuto applicando l?aliquota dell?1,5 per mille al valore di quotazione delle azioni ancora possedute alla fine del periodo d?imposta (€ 3.000) e rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (245 giorni). Anche se l?IVAFE risulta inferiore al limite minimo di versamento di € 12, il contribuente dovr? indicare gli importi nei campi 11 e 15 del rigo RW2 e compilare il rigo RW6.
Esempio B ? stock option non cedibili
Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1? maggio 2013, le stock option non cedibili con le quali sono state acquisite partecipazioni al capitale di una societ? belga quotata. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
Il vesting period ? terminato il 1? febbraio 2013 e il contribuente, al termine del periodo d?imposta, detiene ancora le azioni.
Il prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione era di complessivi € 48.000.
Il valore di quotazione delle azioni al momento dell?esercizio dell?opzione di acquisto delle azioni era di complessivi € 50.000 e non ? variato durante il periodo d?imposta.
Ai fini del quadro RW, il contribuente compila:
? il rigo RW1 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l?IVAFE (stabilita in misura pari all?1,5 per mille per il 2013);
? il rigo RW6 per indicare l?IVAFE complessivamente dovuta ed eventualmente da versare per l?anno 2013.
L?IVAFE dovuta sulle azioni risulta pari a € 50 ed ? stata determinata applicando l?aliquota dell?1,5 per mille al valore di quotazione delle azioni al termine del periodo di detenzione (coincidente con il termine del periodo d?imposta) e rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (245 giorni).
Esempio C - stock option cedibili
Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1? maggio 2013, le stock option cedibili su azioni di una societ? belga quotata e per le quali ? terminato il vesting period nel corso del 2012. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
All?inizio del periodo d?imposta il valore di mercato delle stock option era di € 9.400, mentre alla data del 1? maggio 2013 ? di € 9.500.
Il prezzo di esercizio delle azioni estere previsto nel piano di assegnazione era di € 45.000, mentre il valore di quotazione delle medesime azioni al momento dell?esercizio dell?opzione di acquisto era di € 50.000. Al 31 dicembre 2013 il contribuente deteneva ancora le azioni, il cui valore di quotazione era pari a € 48.000.
Ai fini del quadro RW, il contribuente compila:
? il rigo RW1 per dichiarare il possesso delle stock option cedibili su azioni estere e per liquidare l?IVAFE;
? il rigo RW2 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l?IVAFE;
? il rigo RW6 per indicare l?IVAFE complessivamente dovuta ed eventualmente da versare per l?anno 2013.
L?IVAFE complessivamente dovuta risulta pari a € 53 ed ? pari alla somma dell?imposta calcolata applicando l?aliquota dell?1,5 per mille:
? al valore di mercato delle stock option al momento dell?esercizio dell?opzione (€ 9.500) e rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (120 giorni). In questo caso si determina un?IVAFE pari a € 5;
? al valore di quotazione delle azioni al termine del periodo d?imposta (€ 48.000) e rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (245 giorni). In questo caso si determina un?IVAFE pari a € 48.