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Circolare INPS n. 96 del 04.08.2014
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Gestione Dipendenti Pubblici ? obblighi contributivi personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma ovvero in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4).
1. Trattamento pensionistico;
2. Insussistenza dell?obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva;
3. Insussistenza del diritto di iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali?;
4. Valorizzazione del servizio ai fini della buonuscita tramite riscatto oneroso;
5. Istruzioni per compilazione denunce UniEmens, ListaPosPA.
Premessa
Il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) appartiene alla categoria dei militari di truppa in servizio temporaneo. Considerato che tale personale presenta delle connotazioni particolari che lo distinguono dai militari in servizio permanente, si ritiene utile riepilogare le peculiarit? della categoria.
1. Trattamento pensionistico
Il Ministero dell?Economia e delle Finanze con nota prot. 84525 dell?8/9/2006 ha affermato l?obbligo del Ministero della Difesa (ex art.5, comma 5, decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165) di versare, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.165/1997 (1/1/1998), i contributi ai fini pensionistici, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, fermo restando il diritto del personale volontario a percepire la paga netta, prevista dalla normativa di riferimento, senza alcuna decurtazione.
Il Ministero della Difesa indica, pertanto, nelle denunce contributive mensili il valore delle "paghe nette lordizzate?, e cio? il valore comprensivo dei contributi a carico del lavoratore.
Le eventuali componenti retributive aggiuntive alle "paghe nette? sono assoggettate alla contribuzione secondo le regole previste per la generalit? dei lavoratori.
2. Insussistenza dell?obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva
L?obbligo di contribuzione da parte del Ministero della Difesa non sussiste per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2004. Tale termine consegue alle disposizioni della Legge 23 agosto 2004, n. 226 che dal 1? gennaio 2005 sospende gli obblighi di leva.
3. Insussistenza del diritto d?iscrizione del periodo alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali?
Il Ministero dell?Economia e delle Finanze, con successiva nota prot. 66489 del 2/8/2013, ha evidenziato che "il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego? secondo quanto indicato dall?art. 878, comma 2, del codice dell?ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010): "I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma?.
La mancanza di un rapporto di impiego non consente l?iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali? di cui all?art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo D.M. attuativo del 28 luglio 1998, n. 463 e, pertanto, non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. Il personale in esame non pu?, quindi, accedere alle prestazioni di carattere creditizio e sociale previste nell?ambito della predetta gestione creditizia.
4. Valorizzazione del servizio ai fine della buonuscita tramite riscatto oneroso
L?art. 1, comma 3, del DPR 29 dicembre 1973 n.1032 prevede il diritto alla buonuscita dei militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo. I militari in questione sono iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transitano nei ruoli del servizio permanente.
I periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati ai fini dell?indennit? di buonuscita tramite riscatto oneroso a carico dell?iscritto dopo il passaggio nei ruoli (art. 1909 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66).
5. Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, ListaPosPA
Nelle denunce contributive per il personale di cui trattasi deve essere indicato il codice 38 "Personale militare di ferma breve o prolungata? nell?elemento <
>. L?utilizzo di tale codice inibisce la valorizzazione degli elementi della "gestione credito? e della "gestione previdenziale?.