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Circolare INPS n. 110 del 19.09.2014
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Convenzione fra l?INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.Si forniscono le istruzioni operative all?applicazione della convenzione stipulata tra l?INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.In data 21/07/2014 ? stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati(FEDERAZIENDE), approvata con determinazione n. 95 del 10/06/2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
La convenzione ha validit? triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L?articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all?articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilit? a carico dell?assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall?INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell?art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilit?, amministrate dall?INPS ? Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta quindi confermato che l?articolo 23 octies non pu? trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA? DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall?Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovr? essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
DECORRENZA DELLA DELEGA.
L?articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
I dati della delega saranno inviati all?INPS con le stesse modalit? di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
La delega, rilasciata da persona gi? titolare di pensione, produrr? i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L?invio dei dati della delega all?INPS da parte dell?Organizzazione dovr? avvenire con modalit? telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall?Istituto. L?Organizzazione dovr?, altres?, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalit? sopra citate, l?originale firmato.
DECORRENZA E VALIDITA? DELLA REVOCA.
L?associato pu? comunicare direttamente all?INPS la sua volont? di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l?Istituto provveder? nel pi? breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale ? gi? attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrr? effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l?indicazione dell?Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Si precisa che le sopraindicate modalit? telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 gennaio 2015. Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalit?, la gestione delle deleghe e revoche alla riscossione avverr? con le modalit? attualmente vigenti.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L?ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, ? stabilito nelle seguenti percentuali dell?importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l?Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall?Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilit? analitica per l?esercizio 2013. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attivit? sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:
- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
- Nuova delega su pensione esistente € 0,74
- Revoca delega telematizzata € 0,74
- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
- Gestione delega € 0,04
ESONERO DA RESPONSABILITA'.
Con l'articolo 9 della convenzione, l?Organizzazione sindacale esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilit? derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validit? e regolarit? nel rilascio della delega, l?Organizzazione sindacale in oggetto indicata, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato ? P5
ISTRUZIONI CONTABILI
I fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dellaConfederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) si istituiscono i seguenti conti:
GPA25403 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell?anno in corso;
GPA27403 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come gi? precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Nell?allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.