Consulenza giuridica - Conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari ? Obbligo di invio dell?impronta dell?archivio informatico di cui all?art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 ? Non sussiste
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l?interpretazione dell?articolo 7 del D.M. 17 giugno 2014, ? stato esposto il seguente
QUESITO
L?Associazione istante, rappresentativa degli operatori della digitalizzazione documentale e della conservazione sostitutiva, chiede se, a seguito dell?entrata in vigore del decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalit? di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ? articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005?, sia ancora obbligatorio comunicare l?impronta dell?archivio informatico, come prescritto dall?articolo 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004.
Il dubbio origina dalla previsione contenuta nell?articolo 7, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti gi? conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.?
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L?Associazione istante osserva che, l?invio dell?impronta dell?archivio informatico era originariamente finalizzata a datare con certezza l?esistenza dei documenti e delle firme apposte, eliminando il problema legato alla scadenza dei certificati di firma digitale.
Tale esigenza sarebbe venuta meno con l?estensione della validit? delle marche temporali da tre a vent?anni, operata dall?articolo 49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Ci? avrebbe svuotato di significato l?obbligo di comunicare l?impronta dell?archivio informatico, e nessuna nuova esigenza sarebbe stata identificata con il provvedimento del direttore dell?Agenzia delle Entrate n. 143663 del 25 ottobre 2010, attuativo dell?obbligo in parola.
Per tali motivi, l?Associazione istante ? del parere che, nonostante il tenore letterale dell?articolo 7, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, l?obbligo di
comunicazione dell?impronta dell?archivio informatico sia completamente abrogato anche per i documenti conservati prima dell?entrata in vigore del decreto medesimo.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
L?articolo 7, commi da 2 a 4, del D.M. 17 giugno 2014, dispone: "2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ? abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti gi? conservati al momento dell?entrata in vigore del
presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico
tenuto in conformit? delle disposizioni del presente decreto.?
In base alla lettera del comma 3, per i documenti conservati prima dell?entrata in vigore della norma citata sembrerebbe sussistere l?obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l?impronta dell?archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, previsto dall?articolo 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004.
Si osserva, tuttavia, che l?obbligo di trasmissione in parola aveva dichiaratamente la finalit? di "estendere la validit? dei documenti informatici?.
Detta validit? ? stata successivamente disciplinata dall?articolo 49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, che dispone: "1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell?interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale ? valida per il periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1.?
Tale previsione, replicata nell?articolo 53 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, ha superato di fatto la necessit? di estendere la validit? dei documenti informatici, originariamente soddisfatta con l?obbligo di trasmissione di cui al citato articolo 5 del D.M. 23 gennaio 2004.
Ne discende che, il predetto obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell?entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non ? pi? necessario rispetto all?originaria finalit? di estendere la validit? dei documenti informatici, in virt? delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013.
Sulla scorta di quanto precede, si condivide la soluzione interpretativa prospettata dall?Associazione istante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.