-
Provvedimento Agenzia Entrate 18 Luglio 2007
-
Definizione delle modalità e dei termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Provvedimento Agenzia Entrate 18 Luglio 2007
GU 179 del 03/08/2007IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:1. Modalità di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi.
1.1 I contribuenti persone fisiche che, avendone i requisiti, applicano il regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conseguiti nel mese di riferimento, nonché, ai fini della fuoriuscita dal regime di franchigia, l'eventuale effettuazione di cessioni all'esportazione. La comunicazione avviene in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 1.2.
1.2 I contribuenti utilizzano, per la comunicazione dei dati di cui al punto 1.1, il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero, possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
1.3 E' consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata purché essa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre quindici giorni dal termine di comunicazione dei dati da sostituire.
1.4 La comunicazione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
1.5 Si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006 per la specifica dei termini e delle procedure di applicazione delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le modalità con cui i contribuenti minimi in franchigia possono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate.2. Ricevute di conferma ricezione dati.
2.1 La comunicazione dei dati di cui al punto 1.1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 2.4.
2.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta comunicazione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
2.3 Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
2.4 La ricevuta di cui al punto 2.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 1.4;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
2.5 Le circostanze elencate al punto 2.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.3. Termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi.
3.1 I contribuenti minimi in franchigia effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
3.2 La comunicazione va effettuata anche per i mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi.
3.3 I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che a partire dal 1° gennaio 2007 applicano il regime di franchigia inviano la prima comunicazione telematica dei corrispettivi, conseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2007, entro il giorno 25 del mese di settembre 2007.
3.4 Entro il termine del primo invio di cui al punto 3.3, i soggetti già in attività nell'anno solare 2006, presentano la dichiarazione di variazione dati di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di comunicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come previsto dal punto 1.1. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006.4. Trattamento dei dati.
4.1 I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
4.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti "data warehouse", che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
4.3 I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.
4.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.5. Sicurezza dei dati.
5.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 5.2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono univocamente attribuite a ciascun utente, responsabile del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata mediante sistemi crittografici, anche basati su chiavi "asimmetriche", che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
5.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonchè della conservazione delle copie di sicurezza.Motivazioni.
Con il presente provvedimento si completa l'attuazione della delega contenuta nell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare, il regime di franchigia interessa i contribuenti in attività, che nell'anno precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all'esportazione, e i contribuenti che iniziano la propria attività e prevedono di conseguire un volume d'affari, ragguagliato all'anno, non superiore ai 7.000 euro e di non fare esportazioni.
Il presente provvedimento detta le modalità tecniche, le procedure e i termini per la comunicazione telematica dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dai "contribuenti minimi in franchigia", di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Quanto alla tempistica, la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata, aggregata per mese solare, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento e deve evidenziare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché, ai fini della fuoriuscita dal regime, l'eventuale effettuazione di cessioni all'esportazione.
Il provvedimento fissa il termine entro cui eseguire la comunicazione dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2007, al fine di rendere completi i dati comunicati dai contribuenti in franchigia per l'anno solare 2007.
Riferimenti normativi.
Art. 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 37, commi 15 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006.
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
(omissis)Vedere Allegato da pag. 41 a pag. 50 della G.U.