Obbligo di tracciabilit? dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza dell?art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999.
Nei diversi gradi di giudizio pendono controversie concernenti la violazione da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell?obbligo di tracciabilit? dei pagamenti e versamenti previsto dall?art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 1331e l?applicazione del regime sanzionatorio di cui all?art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. A seguito della violazione di detto obbligo gli uffici, oltre a disconoscere in capo all?ASD i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 3982, procedono, ai sensi del citato art. 4, comma 3:
a) nel caso di pagamenti effettuati dall?ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell?esenzione dall?IRPEF previsto dall?art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all?importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall?associazione;
b) nel caso di somme percepite dall?ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilit? del relativo costo in capo al soggetto erogante.
In giudizio i contribuenti contestano la vigenza del comma 3 dell?art. 4 del DM n. 473 del 1999 a seguito dell?entrata in vigore dell?art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e, quindi, la legittimit? della pretesa impositiva.
Al riguardo, si evidenzia che il citato DM n. 473 del 1999 ? stato emanato in attuazione del comma 7 dell?art. 25 della legge n. 133 del 1999 ai sensi del quale "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ? sono stabilite ? le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attivit? istituzionale svolta dalle societ? sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva?.
L?art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 ha disposto che "i pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalit? diverse da quelle previste ?concorrono in ogni caso ? a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 98 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima?.
Il citato articolo 25 ? stato successivamente sostituito per effetto dell?articolo 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha abrogato la disposizione del comma 7 dell?articolo 25 ed ha introdotto al comma 5 la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell?obbligo di tracciabilit?.
Il nuovo comma 5, in particolare, dispone che "I pagamenti a favore di societ?, enti o associazioni sportive dilettantistiche ? e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalit? idonee a consentire all?amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze ? L?inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ? e l?applicazione delle sanzioni previste dall?articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ??.Successivamente, l?art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1? gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all?obbligo della tracciabilit?, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie4.
Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile - dopo le modifiche recate, con decorrenza 1? gennaio 2000, dalla legge n. 342 del 20005- in caso di inosservanza della tracciabilit? dei pagamenti e versamenti, ? rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell?art. 25 e comporta, in capo all?associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l?applicazione delle sanzioni previste dall?articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Considerata la nuova formulazione dell?articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell?art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia pi? applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell?obbligo della tracciabilit?, non sia pi? possibile procedere al disconoscimento della deducibilit? dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall?Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall?ASD.
Per completezza si rileva che, in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E6) della necessaria tracciabilit? del versamento (a prescindere dall?importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto.
Alla luce dei chiarimenti forniti, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l?attivit? accertativa dell?Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare ? con le modalit? di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio ? la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.7
1: Le associazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2014, erano soggette all?obbligo di tracciabilit? dei pagamenti effettuati e versamenti ricevuti, di importo pari o superiore a 516,46 euro. A decorrere dal 1? gennaio 2015 la soglia oltre la quale vige l?obbligo di tracciabilit? dei pagamenti e/o versamenti ? stata innalzata a 1.000,00.
2: Detto regime prevede: determinazione forfetaria del reddito imponibile nella misura del 3% dei proventi conseguiti nell?esercizio di attivit? di natura commerciale, a cui si sommano le plusvalenze patrimoniali; tassazione ai fini IVA con il regime forfettario di detrazione ex art. 74, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 di tutti i proventi realizzati nell?esercizio di attivit? commerciale connessa agli scopi istituzionali; semplificazione degli obblighi contabili (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, etc.); semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi.
3: L?art. 69, comma 2, del TUIR prevede che "le indennit?, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro?.?. In forza del citato art. 69, comma 2, i compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ? che costituiscono redditi diversi ai sensi dell?art. 67, comma 1, lett. m), del medesimo TUIR- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente fino all?importo di 7.500 euro.
4: L?art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede che "? vietato il trasferimento di denaro contante?.effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, ? complessivamente pari o superiore a 1.000 euro? . L?attuale soglia dei 1.000 euro, ? stata stabilita dall?art. 12, comma 1, del DL n. 201 del 2011, cosiddetto decreto "Salva Italia?.
5: L?art. 37, comma 4, della legge n. 342 del 2000 ha disposto che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1?gennaio 2000 e che "restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d?imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennit?, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all?articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473".
6: Con il citato documento di prassi ? stato chiarito che i "sistemi di pagamento, che assicurano la tracciabilit? del versamento al fine di facilitare i controlli e garantire l?effettivit? dei versamenti medesimi, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa e in analogia a quanto previsto per la generalit? delle erogazioni detraibili a favore delle ONLUS, anche per le erogazioni liberali disciplinate dall?art. 14 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a favore delle ONLUS, delle associazione di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute??